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La condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in materia di mediazione obbligatoria, non si considera soddisfatta per il solo fatto che il procedimento sia stato formalmente avviato. Essa richiede l’effettivo svolgimento del primo incontro con il mediatore, con la presenza qualificata — personale o per rappresentante munito di idonei poteri sostanziali — almeno della parte che ha promosso la mediazione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9608 del 15 aprile 2026 (Sezione Terza, Presidente Rubino, Relatore Gianniti), che chiude una lunga vicenda giudiziaria originata da uno sfratto per morosità a Roma.
Il caso prende le mosse dalla richiesta di convalida di sfratto presentata da un’azienda territoriale del Comune di Roma nei confronti di un conduttore moroso, per canoni non corrisposti tra il 1992 e il 2012, per un importo complessivo superiore a cinquantaquattromila euro. Il Tribunale capitolino, nel 2015, aveva accertato la morosità e dichiarato risolto il contratto, ma aveva anche condannato l’ente locatore al pagamento di una sanzione pecuniaria per non aver partecipato alla procedura di mediazione disposta dal giudice, pur avendola formalmente declinata. Il conduttore, soccombente sul merito, aveva impugnato la decisione sostenendo che l’inerzia dell’ente avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità dell’intera azione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2022, aveva respinto il gravame, e la Cassazione ha ora confermato tale orientamento.
Partecipazione effettiva, non mera formalità
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione — apparentemente tecnica, ma densa di conseguenze pratiche — tra avvio formale della mediazione ed effettivo esperimento del procedimento. La Suprema Corte ribadisce un orientamento consolidato sin dalla sentenza n. 8473 del 2019: la condizione di procedibilità si considera realizzata al termine del primo incontro dinanzi al mediatore, anche quando quel primo incontro si conclude con la dichiarazione di indisponibilità delle parti a proseguire. Ciò che conta, insomma, non è raggiungere un accordo, né svolgere una vera e propria attività conciliativa: è sufficiente che la parte istante — o un suo rappresentante munito di effettivi poteri dispositivi — si presenti concretamente al tavolo.
La Corte chiarisce con precisione chirurgica che la mera comparizione del difensore, in assenza di una procura idonea a conferire poteri dispositivi, non è sufficiente a integrare la condizione di procedibilità: l’avvocato non può assumere contemporaneamente il ruolo di parte e quello di assistente della parte stessa. Per le persone fisiche, la partecipazione può avvenire direttamente o tramite un delegato con procura scritta, anche non autenticata, purché conferisca poteri dispositivi effettivi. Per le persone giuridiche, è necessario un incaricato che conosca la vicenda e disponga di adeguati poteri decisionali, capaci di consentire la concreta gestione dei diritti controversi.
Assenza di una parte: sanzioni, non improcedibilità
Un punto di particolare rilievo pratico riguarda le conseguenze della mancata partecipazione della parte invitata. La Cassazione è netta: il rifiuto di comparire non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda, purché la parte che ha promosso la mediazione sia presente. L’ordinamento, spiega la Corte, non può consentire alla parte chiamata di paralizzare l’accesso alla tutela giurisdizionale con la sola scelta di non presentarsi: ammettere il contrario significherebbe attribuirle un potere di condizionamento sulla procedibilità dell’azione del tutto estraneo alla ratio dell’istituto. La condotta assente produce tuttavia effetti giuridicamente significativi sul piano sanzionatorio e probatorio, ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nel caso concreto, era stata proprio l’azienda locatrice a non presentarsi alla mediazione, limitandosi a comunicare la propria indisponibilità ad aderire. Il Tribunale l’aveva già sanzionata per questo. Ma la circostanza non incideva sulla procedibilità, poiché era stato il conduttore — cioè la parte onerata dell’attivazione della procedura, come disposto dal giudice — a presentarsi regolarmente. La condizione si considerava dunque soddisfatta, e la domanda era pienamente procedibile.
Gli altri profili della controversia
La sentenza affronta anche gli altri tre motivi di ricorso, tutti respinti. Sul tema della determinazione del canone, la Corte rileva che il ricorrente non aveva individuato concreti errori nei calcoli dell’ente né aveva prospettato una diversa quantificazione: una contestazione generica, destinata a non scalfire il merito della valutazione dei giudici di appello. In materia di prescrizione, la Cassazione conferma che l’avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, e la sua efficacia probatoria può essere messa in discussione soltanto mediante querela di falso: un semplice disconoscimento della firma non è sufficiente. Infine, è stato dichiarato inammissibile il motivo fondato sulla normativa regionale laziale in materia di procedure transattive, trattandosi di eccezione nuova, non ritualmente dedotta in primo grado.