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Una sentenza destinata a fare scuola in materia di ADR è quella del Tribunale di Latina, che con il provvedimento n. 736 del 9 aprile 2026 ha affrontato con motivazione nitida e convincente una delle questioni più dibattute nel campo della mediazione civile e commerciale: il rapporto tra la mediazione obbligatoria svolta prima dell’avvio del giudizio, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, e la mediazione demandata dal giudice nel corso del processo, disciplinata dal successivo art. 5-quater del medesimo decreto.
La vicenda prendeva le mosse da una controversia avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria. Le parti avevano già esperito, prima di adire le vie giudiziali, una procedura di mediazione conclusasi negativamente per la mancata adesione della controparte. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’elaborato peritale aveva fatto emergere difformità edilizie sul bene oggetto di divisione: una circostanza nuova e rilevante che aveva indotto il Tribunale a disporre, ex art. 5-quater, una mediazione demandata. Le parti, entrambe gravate dall’onere di attivarsi, non avevano però dato seguito all’ordine del giudice, ritenendo evidentemente sufficiente il tentativo già esperito in sede precontenziosa.
Il Tribunale non ha condiviso tale impostazione e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda. Il ragionamento seguito dai giudici laziali muove da una distinzione fondamentale: mediazione obbligatoria e mediazione demandata sono due modelli distinti, con presupposti diversi, e non possono in alcun modo considerarsi alternativi tra loro. Nella mediazione obbligatoria è il legislatore a individuare le materie che impongono il previo tentativo; nella mediazione demandata, invece, è il giudice a valutare discrezionalmente, sulla base dei parametri normativi, l’opportunità di inviare le parti in mediazione nel corso del procedimento. Una valutazione che può riguardare “anche controversie rispetto alle quali la mediazione non è prevista ex lege”.
Da questa premessa discende con linearità logica la conclusione: il fatto che le parti abbiano già percorso senza esito la via della mediazione ante causam non costituisce in alcun modo un ostacolo alla mediazione demandata. Le due procedure coesistono, rispondono a logiche diverse, e quella disposta dal giudice — fondata sulla sua valutazione delle dinamiche processuali sopravvenute — impone un obbligo pieno e incondizionato di adesione. Le parti, in altri termini, non sono legittimate a sostituire il proprio giudizio a quello del magistrato. L’unica discrezionalità che rileva, come sottolinea con chiarezza il Tribunale, è quella esercitata dal giudice.
La sentenza restituisce alla mediazione demandata la sua piena dignità funzionale, riconoscendone la vocazione non meramente formale ma sostanzialmente orientata alla composizione del conflitto. Il provvedimento è particolarmente rilevante laddove evidenzia come la “spinta gentile” del giudice verso la mediazione sia tanto più opportuna nei casi in cui una soluzione giudiziale appaia “insoddisfacente in relazione agli interessi delle parti che solo fuori del processo potevano trovare una possibile composizione del conflitto”. Non un adempimento burocratico, dunque, ma uno strumento da calibrare con intelligenza sulla concretezza della controversia, applicabile anche dopo un precedente tentativo fallito.
In questa prospettiva, la pronuncia del Tribunale di Latina si inserisce coerentemente in una visione evolutiva e non statica dell’istituto: il giudice può ordinare alle parti di percorrere la via della mediazione demandata con la flessibilità che consente di riattivare lo strumento anche quando un primo tentativo non abbia prodotto risultati. Laddove le parti rimangano inerti, la conseguenza è la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale: una sanzione processuale che il legislatore ha inteso come presidio dell’effettività dell’istituto.
La sentenza manda infine un segnale chiaro anche alla classe forense: gli avvocati che assistono le parti sono chiamati a una responsabilità consapevole nella gestione degli strumenti di ADR. Il rifiuto di cogliere l’opportunità offerta dal magistrato di ricercare una composizione negoziale non è una scelta indolore. Parti e difensori sono tenuti a cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”: un obbligo che non si esaurisce nella fase precontenziosa, ma permea l’intero arco del procedimento.