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La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3298 del 30 aprile 2026 (Presidente relatore E. Bellantoni), torna a pronunciarsi su uno dei temi più delicati del diritto processuale civile contemporaneo: le conseguenze processuali dell’omessa o irregolare instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, quando il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale. Tizia aveva convenuto in giudizio il Condominio Alfa davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo l’accertamento della nullità e/o dell’annullabilità di talune delibere. Il Condominio si era costituito eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il Tribunale, tuttavia, aveva dichiarato improcedibile la domanda su basi diverse: pur essendo stata regolarmente trasmessa l’istanza di mediazione, al primo incontro si era presentata una rappresentante di Tizia — tale Sempronia — priva di procura notarile o autenticata, e il verbale risultava sprovvisto dell’autenticazione delle sottoscrizioni prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010. Il giudice aveva ritenuto che tali carenze rendessero l’incontro tamquam non esset, con conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità e declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione.
In sede di appello, Tizia contestava anzitutto l’interpretazione del Tribunale sul requisito della procura, sostenendo che la legge non imponga la forma notarile per la procura sostanziale rilasciata al rappresentante in mediazione. Richiamava in proposito sia la giurisprudenza maggioritaria sia le successive modifiche legislative all’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010, che avevano recepito un orientamento più flessibile. Censurava, inoltre, il mancato riconoscimento della remissione in termini e l’omessa concessione del termine per instaurare correttamente la procedura.
La Corte partenopea, pur ribadendo il principio consolidato secondo cui la partecipazione personale delle parti alla mediazione — assistite dal proprio difensore — costituisce elemento essenziale della procedura, ha affrontato con particolare rigore la questione processuale centrale: cosa accade quando il giudice d’appello accerti che la mediazione non è stata correttamente esperita, in presenza di un’eccezione di improcedibilità tempestivamente sollevata dal convenuto in primo grado?
La risposta dei giudici napoletani è netta. Non essendo possibile disporre la rimessione della causa al primo giudice — in ragione del carattere tassativo delle ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c. e dell’assenza di una norma che ricollochi tale effetto all’errore del giudice di prime cure in materia di mediazione obbligatoria — il giudice d’appello è tenuto a seguire un percorso obbligato: dichiarare la nullità degli atti compiuti successivamente all’errore e della sentenza impugnata, assegnare alle parti il termine di legge per presentare la domanda di mediazione e, solo all’esito della verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità, esaminare il merito della controversia.
Sulla base di tale impostazione, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e, con separata ordinanza, ha assegnato alle parti quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis, rinviando ogni ulteriore statuizione — compresa la regolamentazione delle spese — all’esito della procedura.
La pronuncia si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale sempre più attento all’effettività della partecipazione in mediazione come condizione sostanziale, e non meramente formale, dell’ADR. Al tempo stesso, essa offre una soluzione tecnica di indubbio interesse per l’operatore del diritto, chiarendo il perimetro dei poteri del giudice d’appello in una materia che — tra riforme legislative e oscillazioni giurisprudenziali — continua a generare incertezze applicative rilevanti.