2a Officina della Conciliazione. Ecco di cosa si è parlato

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2a Officina della Conciliazione. Ecco di cosa si è parlato
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2a Officina della Conciliazione. Ecco di cosa si è parlato

Si è svolta lo scorso 10 giugno 2026, in modalità online, la seconda Officina della Conciliazione di quest’anno, appuntamento come di consueto organizzato congiuntamente dall’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione e dalla Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. Al centro del secondo incontro di quest’anno un tema di grande rilievo: “L’arbitrato e la giurisdizione statale”, che ha offerto l’occasione per una riflessione approfondita sui rapporti tra i due sistemi di risoluzione delle controversie, sui loro punti di contatto e sulle novità introdotte dalla riforma Cartabia.

Dopo i saluti introduttivi e la presentazione dell’incontro a cura del dott. Roberto Reali, Presidente dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, e dei magistrati formatori distrettuali della Scuola Superiore della Magistratura, si sono susseguiti i tre interventi dei relatori.

Il primo intervento è stato affidato al prof. Filippo Danovi, ordinario di procedura civile all’Università Statale di Milano, che ha sviluppato il tema dei rapporti tra giurisdizione statale e arbitrale. Il professore ha subito chiarito la portata e l’attualità del confronto tra i due strumenti: «Il confronto tra l’arbitrato e la giurisdizione statuale è per definizione interessante. L’arbitrato si pone invero come strumento alternativo di risoluzione dei conflitti, che condivide con il processo ordinario la struttura e ormai anche la portata, perché il lodo, salvi i particolari effetti indicati dall’art. 825 c.p.c., ha per il resto, dalla sua sottoscrizione, la stessa efficacia della sentenza ed è parimenti suscettibile di una definitività ormai analoga al giudicato». Da questo punto di partenza, Danovi ha sviluppato una riflessione sulla funzione deflattiva dell’arbitrato, capace – almeno in potenza – di incidere positivamente sulla cronica situazione di difficoltà in cui versa la giustizia ordinaria, oberata da un numero elevato di procedimenti pendenti. Significativo, in quest’ottica, anche il mutato atteggiamento della giurisprudenza: «Anche la stessa giurisprudenza, un tempo più restia a riconoscere valore all’arbitrato, che era forse visto come una sorta di “rivale” dotato di minore dignità, ha ormai compreso che tale istituto ha acquisito valenza giurisdizionale, ed è dunque divenuto uno strumento complementare, non già “rivale”, ma “alleato” per una più capillare e quindi migliore distribuzione della giustizia». Danovi si è poi soffermato sulle novità introdotte dalla riforma Cartabia, che ha inciso in modo significativo anche sull’arbitrato. Tre i profili di maggiore rilievo evidenziati. Il primo riguarda la possibilità, oggi finalmente riconosciuta dalla modifica dell’art. 818 c.p.c., per gli arbitri di concedere provvedimenti cautelari: una conquista importante, poiché – come ha sottolineato il relatore – la nozione stessa di giurisdizione presuppone e ricomprende la potestà di emanare misure cautelari. Il secondo profilo attiene all’imparzialità, uno dei nodi più delicati e nevralgici dell’arbitrato, nel quale la scelta dell’arbitro è rimessa in definitiva alle stesse parti: «non si può certamente parlare di processo — tanto più se questo aspira ad acquisire gli stessi risultati ed effetti di quello giurisdizionale — se non si garantisce in modo appropriato l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del giudice». Il terzo e ultimo ambito esaminato da Danovi riguarda proprio il rapporto tra giurisdizione statuale e arbitrale. La riforma ha sancito formalmente che la domanda arbitrale produce gli stessi effetti di quella proposta davanti all’autorità giudiziaria e ha consacrato in modo pieno e simmetrico la possibilità della cosiddetta translatio iudicii, ovvero il trasferimento del giudizio nell’ipotesi di erronea individuazione ab origine dello strumento di tutela corretto.

Il secondo intervento è stato invece a cura del prof. Leo Piccininni, associato di diritto processuale civile dell’Università Roma Tre, che ha relazionato sul tema della convenzione di arbitrato e della disponibilità dei diritti. Fin dalle prime battute, Piccininni ha avvertito che la materia è ben più complessa di quanto il titolo del suo intervento possa lasciar intendere: «Il tema dei rapporti tra arbitrato e giurisdizione statale ha una proiezione molto ampia ed è carico di implicazioni, anche di natura sistematica, che non possono essere agevolmente condensate in poche battute». Il professore ha tracciato i contorni di una trama interpretativa articolata e per certi versi ancora aperta. Da un lato vi è un favor per l’arbitrato ormai piuttosto consolidato, che trova riscontro in specifiche norme di segno estensivo sull’interpretazione della convenzione arbitrale. Dall’altro, vi è un limite generale apparentemente chiaro: sono arbitrabili solo le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Eppure, come ha evidenziato Piccininni, questo confine è meno netto di quanto sembri: «si registra una certa fluidità dello stesso concetto di “diritto disponibile”, quale parametro ermeneutico su cui calibrare l’individuazione delle forme di tutela offerte dall’ordinamento». Una fluidità che, lungi dall’essere un mero dettaglio tecnico, è foriera di notevoli incertezze ricostruttive, soprattutto in alcune materie dove la questione della disponibilità dei diritti assume particolare significato. Come ha concluso il relatore, il titolo del suo intervento si presta dunque a uno svolgimento dai contenuti «assai meno lineari e pacifici, di quanto non si possa credere ad una lettura immediata».

A chiudere i lavori è stato il dott. Mario Montanaro, Consigliere della seconda sezione della Corte d’Appello di Roma, che ha affrontato il tema della sospensione e dell’impugnazione del lodo arbitrale, due istituti nei quali si misura concretamente il grado di integrazione tra il sistema arbitrale e quello giurisdizionale statale. Montanaro ha illustrato i meccanismi attraverso i quali è possibile impugnare il lodo dinanzi alla Corte d’Appello, soffermandosi in particolare sui motivi di nullità e sulle condizioni che legittimano la sospensione dell’efficacia del lodo in pendenza del giudizio di impugnazione. La prospettiva del magistrato ha consentito di coniugare il rigore dell’analisi normativa con la concretezza dell’esperienza giurisprudenziale, mettendo in luce come i giudici si trovino spesso a dover bilanciare esigenze contrapposte: da un lato la tutela delle parti rispetto a un lodo potenzialmente viziato, dall’altro l’esigenza di non vanificare gli effetti di una decisione arbitrale che gode di piena efficacia. Il contributo di Montanaro ha offerto, in conclusione, una visione calata nella realtà operativa dei tribunali, confermando come il dialogo tra la dimensione arbitrale e quella giurisdizionale non sia soltanto un tema accademico, ma una questione che si pone quotidianamente nella pratica forense e giudiziaria, con ricadute concrete sul diritto e sulla tutela dei soggetti coinvolti.

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