Giustizia statale e arbitrale. L’intervista al prof. Filippo Danovi

Giustizia statale e arbitrale. L’intervista al prof. Filippo Danovi
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Giustizia statale e arbitrale. L’intervista al prof. Filippo Danovi

Il prossimo 10 giugno si terrà la 2a Officina della Conciliazione di quest’anno (LEGGI QUI i dettagli e come partecipare). Il tema sarà “L’arbitrato e la giurisdizione statale” e tra i relatori ci sarà il professor Filippo Danovi, ordinario di Diritto processuale civile all’Università Statale di Milano, che parlerà di “Rapporti tra giurisdizione statale e arbitrale”. Proprio su questo tema lo abbiamo intervistato.

 

Prof. Danovi, il prossimo incontro dell’Osservatorio avrà come tema generale “L’arbitrato e la giurisdizione statale”. Per quale ragione è importante studiare il tema dei rapporti tra la giurisdizione ordinaria e l’arbitrato?

«Il confronto tra l’arbitrato e la giurisdizione statuale è per definizione interessante. L’arbitrato si pone invero come strumento alternativo di risoluzione dei conflitti, che condivide con il processo ordinario la struttura e ormai anche la portata, perché il lodo, salvi i particolari effetti indicati dall’art. 825 c.p.c. (che tuttora presuppongono un controllo – peraltro solo formale – davanti al tribunale), ha per il resto, dalla sua sottoscrizione, la stessa efficacia della sentenza (così dispone l’art. 824-bis c.p.c.) ed è parimenti suscettibile di una definitività ormai analoga al giudicato. Per questo motivo, oltre all’unicità del fenomeno (che consente di demandare a privati la soluzione di controversie civili su diritti disponibili), l’arbitrato rappresenta un mezzo anche deflattivo, capace (almeno in potenza) di incidere in modo positivo sulla cronica situazione di difficoltà in cui la giustizia ordinaria si trova, a causa dell’elevato numero dei nuovi giudizi e delle difficoltà e dei tempi per gestirli (ciò che si traduce in un elevato numero di carichi pendenti). Anche la stessa giurisprudenza, un tempo più restia a riconoscere valore all’arbitrato, che era forse visto come una sorta di “rivale” dotato di minore dignità, ha ormai compreso che tale istituto ha acquisito, non solo dal punto di vista teleologico e funzionale, ma altresì da quello effettuale, valenza giurisdizionale, ed è dunque divenuto uno strumento complementare, non già “rivale”, ma “alleato” per una più capillare e quindi migliore distribuzione della giustizia».

Lei, in particolare, terrà una relazione su “Rapporti tra giurisdizione statale e arbitrale”. Quali sono le sfaccettature e gli aspetti più importanti di questo tema specifico e quali sono questi rapporti che sarà bene far emergere durante il corso all’attenzione degli addetti ai lavori?

«Ho già accennato nella risposta alla domanda precedente quanto il tema dei rapporti tra giurisdizione statale e arbitrale risulti centrale. Quanto agli aspetti di maggiore rilievo nell’attualità vi sono certamente quelli legati alla riforma Cartabia, che, nella grande opera di revisione del sistema della giustizia civile si è interessata anche dell’arbitrato. Tra le novità di maggiore rilievo va citata in primis la possibilità – oggi finalmente riconosciuta nella modifica dell’art. 818 c.p.c. – per gli arbitri di concedere provvedimenti cautelari, con ciò realizzando un ulteriore e probabilmente necessario segmento di parificazione proprio con la via del processo ordinario, poiché per definizione la nozione di giurisdizione presuppone e ricomprende nella sua più corretta latitudine anche la potestà di emanare misure cautelari. Un secondo ambito di rilievo, sempre “attenzionato” dalla riforma Cartabia, è quello dell’imparzialità, per definizione uno dei più delicati e nevralgici dell’arbitrato (in cui la scelta dell’arbitro e quindi del giudice è in definitiva rimessa alle stesse parti). Eppure, si tratta di un profilo a sua volta indispensabile, perché non si può certamente parlare di processo – tanto più se come detto questo aspira addirittura ad acquisire gli stessi risultati ed effetti di quello giurisdizionale – se non si garantisce in modo appropriato l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del giudice. Infine, una terza area sulla quale la riforma ha inciso e sulla quale pure sarà necessario soffermare l’attenzione è data proprio dal rapporto tra la giurisdizione statuale e quella arbitrale. In questo ambito il legislatore non soltanto ha sancito in modo anche formale che la domanda arbitrale ha gli stessi effetti di quella proposta davanti all’autorità giudiziaria (art. 816-bis.1 c.p.c.), ma ha consacrato in modo pieno e simmetrico (dall’arbitro al giudice, e dal giudice all’arbitro) la possibilità (già riconosciuta in passato, ma in forma meno completa, dalla Corte costituzionale) di una translatio iudicii, ovvero un trasferimento del giudizio, nell’ipotesi di erronea individuazione ab origine del corretto strumento di tutela».

Lei è Ordinario di Diritto processuale civile all’Università degli Studi di Milano; secondo lei come può il mondo accademico contribuire a una formazione costante e capillare sul tema e nel mondo della mediazione, che sappiamo essere – soprattutto dopo le recenti riforme – un settore in costante evoluzione ed espansione?

«Il ruolo del mondo accademico nella dimensione anche patologica del diritto (lo studio dei mezzi di risoluzione delle controversie) è indiscutibile. L’universo della giustizia è invero molto complesso, e non soltanto poggia le sue basi, ma si nutre e alimenta di un contributo soggettivo diversificato. Vi è in primis il punto di vista della legge, poiché è il legislatore a imprimere le coordinate direttive del sistema, ma, parafrasando Umberto Eco, sarei tentato di dire che le norme rischiano di restare “nomina nuda”, se non sono “accolte” e “raccolte”, ovvero interpretate e in qualche modo nuovamente guidate, dall’uomo (con buona pace del tema nell’attualità sempre più assorbente dell’Intelligenza Artificiale). Questo è l’apporto fondamentale della giurisprudenza, che in ogni settore del diritto e con l’emanazione di decisioni autoritative aiuta a interpretare le questioni problematiche e sciogliere i dubbi; ma in parallelo vi è certamente anche un importante ruolo da parte della dottrina, che trova il suo bacino di elezione principalmente (anche se non esclusivamente), nel mondo accademico. La dottrina, nella lettura e nell’interpretazione delle norme, dei principi e del sistema, compie a sua volta quell’attività di “raccolta” a cui ho fatto cenno e contribuisce così al miglioramento del sistema giuridico nel suo complesso. Nel campo delle ADR e della mediazione l’opera della dottrina è se vogliamo ancor più essenziale, in quanto per definizione le ADR rappresentano un territorio alternativo a quello del giudizio e dunque, pur essendoci innegabilmente connessioni e interessenze (e talvolta anche interferenze) l’apporto della giurisprudenza risulta in questo settore più circoscritto. Al contrario, il dibattito accademico e scientifico può sensibilmente contribuire alla formazione di una più solida cultura della mediazione e delle ADR, e con essa in definitiva a un miglioramento e una maggiore effettività di tali strumenti. Questo tanto più in una temperie come quella attuale, in cui, come giustamente ha indicato, la mediazione e la giustizia consensuale hanno finalmente ricevuto attenzione e dignità da parte del legislatore e cominciano a essere valorizzate anche nella dimensione collettiva come mezzi di grande utilità per il complessivo funzionamento dell’ordinamento e per la causa della giustizia».

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