Mediazione: gli obblighi antiriciclaggio

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Mediazione: gli obblighi antiriciclaggio
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Mediazione: gli obblighi antiriciclaggio

La Mediazione civile ha, ovviamente, degli obblighi per quanto riguarda l’antiriciclaggio e lo si è visto anche grazie al fatto che nel corso del 2025 e del 2026, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ha condotto una serie di verifiche in materia di antiriciclaggio nei confronti di avvocati che svolgono funzioni di mediatore civile, ritenendo che tale attività rientri nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo 231 del 2007 e che i mediatori siano conseguentemente tenuti agli stessi obblighi previsti per qualsiasi altro soggetto obbligato.

L’esito delle ispezioni non è stato indolore: in numerosi casi sono state contestate presunte violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati, sul presupposto che i professionisti avrebbero omesso l’identificazione delle parti, degli eventuali esecutori e titolari effettivi, nonché la raccolta delle informazioni relative allo scopo e alla natura dell’operazione. I procedimenti sono tuttora pendenti davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Come rileva in una sua analisi sul tema Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato su sito specializzato DirittoBancario.it, le contestazioni formulate hanno portato alla luce rilevanti questioni interpretative circa l’effettiva portata degli obblighi antiriciclaggio applicabili ai mediatori civili e le modalità del loro concreto assolvimento.

La rilevanza del tema è stata tale da suscitare l’attenzione del Parlamento: è stata presentata l’interrogazione parlamentare n. 4/07948, che sollecita chiarimenti sull’estensione degli obblighi antiriciclaggio nella mediazione civile, sulle modalità operative di adempimento e sul coordinamento tra la disciplina della mediazione e la normativa antiriciclaggio. L’interrogazione chiede inoltre se il Governo non ritenga necessario un intervento normativo più chiaro e organico, e se non sia opportuno assicurare, nella valutazione delle eventuali violazioni, un’adeguata considerazione dell’obiettiva incertezza interpretativa derivante dall’assenza di specifiche indicazioni operative.

Al cuore della questione vi è una scelta legislativa tutta italiana. Né la IV Direttiva antiriciclaggio né il Regolamento europeo 2024/1624 prevedono l’inclusione dei mediatori civili tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio: l’Italia ha dunque adottato una soluzione più ampia rispetto a quella del legislatore unionale, fenomeno noto come over-compliance. Una scelta che, in assenza di disposizioni specifiche sul come adempiere a tali obblighi nel contesto della mediazione, ha generato un vuoto normativo denso di incertezze.

Il nodo centrale riguarda la compatibilità tra gli obblighi antiriciclaggio e la funzione propria del mediatore, che per definizione non ha poteri decisori né istruttori. Ai sensi del decreto legislativo 28 del 2010, il mediatore assiste le parti nella ricerca di una soluzione consensuale della controversia, mantenendo imparzialità e neutralità. La mediazione riguarda esclusivamente diritti disponibili, si fonda sul principio dispositivo e sulla riservatezza, e le informazioni su cui il mediatore lavora sono solo quelle che le parti scelgono spontaneamente di fornire. Pretendere che il mediatore eserciti una funzione di identificazione e verifica della clientela analoga a quella di una banca o di un notaio significa attribuirgli poteri che l’ordinamento non gli riconosce — e che, paradossalmente, sarebbero persino più incisivi di quelli di un giudice nella medesima controversia, dato che il processo civile è governato dal principio dispositivo e non da quello inquisitorio.

Esistono poi argomenti giuridici di rango primario che depongono a favore di una posizione di cautela nelle contestazioni. La Regola Tecnica n. 2 del Consiglio Nazionale Forense, che ha ricevuto il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF — e che pertanto ha valore di norma secondaria erga omnes — stabilisce che l’incarico di mediatore non rientra tra le operazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio professionali. Inoltre, gli articoli 18 e 35 del decreto legislativo 231 del 2007 prevedono un esonero per i professionisti che assistono il cliente in relazione a un procedimento giudiziario o per evitarlo: e la mediazione, essendo strutturalmente finalizzata a comporre la lite prima che essa approdi in tribunale, rientra pienamente in questa fattispecie.

Sul piano delle garanzie procedurali, l’articolo 10 del decreto legislativo 28 del 2010 estende al mediatore le tutele previste dall’articolo 103 del codice di procedura penale, il che significa che le ispezioni della Guardia di Finanza dovrebbero rispettare i medesimi limiti delle perquisizioni giudiziarie, con la presenza di un giudice o di un pubblico ministero. Un profilo, questo, che la prassi amministrativa tenderebbe a eludere. Né va trascurato l’effetto sistemico: se il mediatore dovesse agire come agente di polizia valutaria, il rapporto di fiducia con le parti — che costituisce il presupposto stesso dell’efficacia della mediazione — verrebbe irrimediabilmente compromesso. Rimane aperta anche una questione organizzativa di non poco conto. Il fascicolo della procedura di mediazione è custodito dall’Organismo di mediazione, non dal singolo mediatore: occorre pertanto distinguere con chiarezza quali obblighi eventualmente gravino sull’Organismo e quali siano concretamente esigibili dal professionista chiamato a svolgere il singolo incarico.

In attesa di un intervento chiarificatore — auspicato da più parti, sia sul piano normativo che su quello delle linee guida operative — la soluzione interpretativa più equilibrata sembra essere quella di riconoscere al mediatore il solo obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, nei limiti delle informazioni legittimamente acquisite nel corso della procedura e senza pretendere lo svolgimento di attività investigative estranee alla sua funzione. Una lettura, questa, che si impone non solo sul piano della ragionevolezza, ma anche su quello della tutela costituzionale del diritto di difesa, presidio che la mediazione civile è chiamata a rispettare.

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