Convenzione di arbitrato e disponibilità dei diritti. Intervista al prof. Piccininni

Convenzione di arbitrato e disponibilità dei diritti. Intervista al prof. Piccininni
L'intervista a ....
Convenzione di arbitrato e disponibilità dei diritti. Intervista al prof. Piccininni

Il prossimo 10 giugno si terrà la 2a Officina della Conciliazione di quest’anno (LEGGI QUI i dettagli e come partecipare). Il tema sarà “L’arbitrato e la giurisdizione statale” e tra i relatori ci sarà il prof. Leo Piccininni, associato di diritto processuale civile dell’Università Roma Tre, il quale relazionerà su “Convenzione di arbitrato e disponibilità dei diritti” e proprio sul tema lo abbiamo intervistato.

 

Prof. Piccininni, il prossimo incontro dell’Osservatorio avrà come tema generale “L’arbitrato e la giurisdizione statale”, quali sono secondo lei gli aspetti più importanti che potranno emergere durante il dibattito?

«Il tema dei rapporti tra arbitrato e giurisdizione statale ha una proiezione molto ampia ed è carico di implicazioni, anche di natura sistematica, che non possono essere agevolmente condensate in poche battute. Considerati gli argomenti che formano oggetto delle relazioni in programma nel prossimo evento dell’Osservatorio, comunque, è presumibile che nell’occasione vengano esplorati sia profili strettamente processuali, inerenti al raffronto e al coordinamento tra i due sistemi di giustizia, sia aspetti di rilievo sostanziale, concernenti l’ambito di applicazione dell’arbitrato, in ragione della natura del diritto e del rapporto controverso, nonché dei connotati propri di tale mezzo eteronomo di risoluzione dei conflitti».

Lei, in particolare, terrà una relazione su “Convenzione di arbitrato e disponibilità dei diritti”. Quali sono le sfaccettature e gli aspetti più importanti di questo tema specifico e quindi che sarà bene far emergere e mettere a disposizione agli addetti ai lavori?

«In via di estrema sintesi, senza alcuna pretesa di fornire una compiuta traccia del possibile sviluppo della relazione che mi è affidata (tantomeno di risultare esaustivo sin da ora), il tema intercetta diversi profili di indagine, che si intersecano in una trama complessa. Alla base, su un piano di sistema, vi è un certo favor per l’arbitrato, ormai piuttosto consolidato, che trova corrispondenza in specifiche norme sull’interpretazione della convenzione di arbitrato, di segno estensivo (ovunque l’esegesi sia dubbia); vi è poi un limite positivo generale, in apparenza chiaro e tranchant, eppure non inteso ovunque in modo univoco, in forza del quale sono arbitrabili le controversie “che non abbiano per oggetto diritti indisponibili”; ancora – oltre l’ambito arbitrale, soprattutto in alcune materie, in cui il tema della “disponibilità dei diritti” risulta particolarmente significativo – si registra una certa fluidità dello stesso concetto di “diritto disponibile”, quale parametro ermeneutico su cui calibrare l’individuazione delle forme di tutela offerte dall’ordinamento. Dinanzi a tante suggestioni, foriere di notevoli incertezze ricostruttive, il titolo della relazione si presta ad uno svolgimento dai contenuti assai meno lineari e pacifici, di quanto non si possa credere ad una lettura immediata».

Lei è professore associato di diritto processuale civile dell’Università Roma Tre, secondo lei come può il mondo accademico contribuire a una formazione costante e capillare sul tema e nel mondo della mediazione che sappiamo essere – soprattutto dopo le recenti riforme – un settore in costante evoluzione ed espansione?

«Dietro all’interrogativo che Lei mi pone si annidano diversi spunti. Sullo sfondo, si staglia un tema generale di diffusione ponderata della cultura della mediazione, non già fine a sé stessa, ma da coltivarsi nel solco della più elevata aspirazione ad un sistema di tutela dei diritti improntato a giustizia ed efficienza. Negli Atenei italiani la sensibilità per la giustizia consensuale e per i mezzi stragiudiziali di risoluzione delle liti trova già riscontro, con frequenza crescente, nella predisposizione di specifici corsi, moduli di insegnamento e cliniche legali, nell’ambito dei corsi di laurea. D’altro canto, in proiezione applicativa, vi è un problema di formazione dei professionisti e degli esperti, affinché il tratto informale e dialogico dei mezzi compositivi negoziali non finisca per obliterarne inopportunamente il tecnicismo, trascendendo in approssimazione, a discapito della corretta impostazione delle trattative e delle interlocuzioni tra le parti, per la migliore ricerca di soluzioni reciprocamente satisfattive, ovunque possibile. In tale ottica di maggiore specializzazione, le Università possono approntare percorsi specifici post lauream e, individualmente, singoli docenti possono partecipare alle occasioni di formazione professionale anche al di fuori del contesto accademico, cogliendo in tal modo, a loro volta, l’opportunità di acquisire massima contezza delle questioni concrete che emergono all’attenzione degli utenti e degli interpreti».

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