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La mancata partecipazione del convenuto alla mediazione non rende improcedibile la domanda giudiziale. È questo il principio centrale fissato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9608/2026, una pronuncia attesa che mette ordine su una delle questioni più dibattute nella prassi delle ADR obbligatorie. La Cassazione chiarisce che la condizione di procedibilità è soddisfatta quando la mediazione sia stata effettivamente esperita con la comparizione della parte onerata dell’attivazione, anche se la controparte non si presenta. L’assenza del chiamato, quindi, non paralizza la procedura: rileva soltanto sul piano sanzionatorio e probatorio, senza precludere l’accesso alla giurisdizione.
La mediazione non è un’arma per bloccare il processo
Il punto di partenza della decisione è una questione pratica che ha alimentato controversie infinite: può il chiamato rendere improcedibile la domanda semplicemente non presentandosi alla mediazione? La risposta della Corte è netta: no. Il principio è tanto più rilevante perché esclude in radice la possibilità che l’istituto si trasformi in uno strumento di paralisi processuale. Non si può consentire alla parte convocata di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente disertando il primo incontro. Il cuore della decisione sta nella distinzione tra mediazione formalmente avviata e mediazione effettivamente esperita. La condizione di procedibilità, chiarisce la Cassazione, non si esaurisce nel deposito dell’istanza: richiede lo svolgimento del primo incontro e la comparizione sostanziale della parte onerata. Non è necessario che tutte le parti partecipino, né che si sviluppi una vera trattativa. È sufficiente che il tentativo sia reale, non meramente cartolare.
La partecipazione deve essere sostanziale, non simbolica
La pronuncia non alleggerisce affatto l’istituto. Al contrario, ribadisce con forza che la mediazione non è un adempimento burocratico. La parte deve comparire personalmente oppure tramite un rappresentante con poteri sostanziali reali: non basta una presenza simbolica, non basta una delega generica, non basta un soggetto privo di effettiva capacità decisionale. Su questo versante, la Corte introduce un argomento ulteriore, di natura testuale e sistematica, destinato ad avere conseguenze operative significative. Richiamando gli articoli 5, comma 1-bis, e 8 del d.lgs. 28/2010 — che prevedono che le parti partecipino “con l’assistenza degli avvocati” — la Cassazione afferma che parte e difensore sono figure strutturalmente distinte, e che tale distinzione non è superabile nemmeno con una procura. Ne deriva una conseguenza molto netta: la comparizione del solo avvocato, anche se munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, perché non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di assistente.
Un fronte applicativo delicato
L’approdo è coerente sul piano sistematico: la legge distingue tra parte e difensore e la mediazione è costruita come spazio di confronto tra soggetti titolari dei diritti. Tuttavia, sul piano pratico, apre un problema serio. Per anni nella prassi si è ritenuto sufficiente il binomio avvocato più procura sostanziale. Questa ordinanza sembra invece affermare che non basta, perché manca comunque la parte come soggetto distinto. Il rischio è evidente: spostare nuovamente il baricentro verso questioni formali e riaprire contenziosi sulla procedibilità proprio là dove la sentenza cerca, per altri versi, di semplificare. Il pregio dell’ordinanza sta nel tentativo di evitare due errori opposti: la mediazione come formalità vuota e la mediazione come trappola processuale. La Cassazione afferma invece un principio equilibrato: la mediazione deve essere seria, ma non sabotabile. Seria, perché richiede presenza sostanziale; non sabotabile, perché l’assenza della controparte non blocca il processo.
Le implicazioni operative
Dopo questa pronuncia, alcune cautele diventano di fatto obbligatorie. È preferibile far partecipare la parte, oppure un delegato diverso dall’avvocato con poteri sostanziali chiari e reali. Occorre curare con particolare attenzione la procura, il verbale e l’esatta qualificazione del soggetto presente al primo incontro. L’assenza della controparte, invece, non costituisce più una strategia utile: non produce improcedibilità, ma soltanto conseguenze negative sul piano sanzionatorio e probatorio.