Mediazione e PNRR

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Mediazione e PNRR

 

La mediazione civile e commerciale torna al centro del dibattito sulla giustizia come possibile strumento per accelerare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, come spiega un’analisi fatta su MondoADR da Marco Marinaro, vice Presidente del Collegio ABF di Roma, docente di “Giustizia sostenibile e ADR” alla LUISS Guido Carli, avvocato cassazionista, già magistrato onorario della Corte d’Appello di Napoli, mediatore e arbitro e collaboratore de “Il Sole 24 Ore”.

Con due emendamenti pubblicati il 12 marzo scorso, attualmente all’esame in sede referente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati durante la conversione del decreto-legge n. 19/2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione, viene proposta l’adozione di un piano straordinario per rafforzare l’efficienza della giustizia civile, puntando anche su una estensione quinquennale della mediazione.

Alla base dell’iniziativa vi sono i primi risultati positivi emersi dopo la recente riforma della mediazione. Proprio questi segnali hanno indotto alcuni deputati della maggioranza, come Daniela Dondi, e dell’opposizione, come Ettore Rosato ed Elena Bonetti, a presentare emendamenti sostanzialmente convergenti. La spinta è arrivata, da un lato, dal Coordinamento della Conciliazione forense e, dall’altro, da un gruppo di organismi di mediazione privati. L’obiettivo dichiarato è potenziare la mediazione affinché possa contribuire in modo significativo alla riduzione dell’arretrato giudiziario, in linea con i target del PNRR.

Le proposte, attraverso l’introduzione dell’articolo 17-bis, si muovono lungo due direttrici. Da una parte, mirano ad estendere il filtro preventivo a tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Dall’altra, prevedono un filtro endoprocessuale per le cause pendenti da oltre tre anni in primo grado e, secondo quanto contemplato dal solo emendamento Rosato, da oltre due anni in secondo grado. Nella sostanza, si propone di ampliare la condizione di procedibilità da esperire mediante mediazione, ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010, sia per filtrare la domanda giudiziale in entrata sia per accelerare la definizione del contenzioso pendente più risalente, attraverso un meccanismo endoprocessuale volto a incrementare il ricorso alla mediazione demandata.

I due emendamenti, in larga parte convergenti, puntano dunque a offrire ulteriori strumenti di accelerazione in una fase che viene descritta come emergenziale. Non a caso, si prevede che le nuove norme abbiano efficacia limitata nel tempo, per un periodo di cinque anni, con uno specifico monitoraggio statistico da effettuare dopo i primi tre anni a cura del Ministero della Giustizia. Il quadro nel quale si inseriscono queste proposte è infatti quello di un percorso ancora incompleto verso il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Secondo quanto riportato nella Relazione annuale sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2025, presentata alle Camere il 21 gennaio 2026 dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’indicatore utilizzato per stimare la durata prevedibile dei processi, il cosiddetto disposition time, dallo scorso anno è rimasto sostanzialmente invariato. La stessa relazione ricorda che il PNRR, oltre agli obiettivi intermedi di dicembre 2024, richiede entro giugno 2026 una riduzione del 40% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti contenziosi civili. Eppure gli ultimi dati disponibili, aggiornati al primo semestre 2025, indicano una riduzione del 27,8% nel settore civile rispetto al 2019, anno base di riferimento del Piano. Il ritardo nel raggiungimento del target verrebbe spiegato, si legge, “in ragione dell’aumento delle iscrizioni, soprattutto in alcune materie, e del calo delle definizioni”.

A ciò si aggiungono altri due obiettivi da raggiungere entro giugno 2026, riguardanti la riduzione delle pendenze civili di primo e secondo grado. Il Piano prevede la riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti a fine 2022, con annualità compresa tra il 1° febbraio 2017 e il 31 dicembre 2022, presso i Tribunali ordinari, e la riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti a fine 2022, con annualità compresa tra il 1° febbraio 2018 e il 31 dicembre 2022, presso le Corti di Appello. Tuttavia, i dati al 31 ottobre 2025 indicano una riduzione pari all’84,3% per i Tribunali ordinari e all’84,2% per le Corti di Appello.

È in questo scenario che la mediazione viene indicata come uno strumento utile per sostenere una decisa inversione di tendenza e riequilibrare fisiologicamente la domanda di giustizia, non soltanto nella fase emergenziale. Il testo sottolinea infatti che la limitata estensione della condizione di procedibilità, quale filtro all’accesso alla giurisdizione adottata dalla riforma, ha lasciato margini ampi per ulteriori interventi del legislatore. Allo stesso tempo, la mediazione potrebbe contribuire a una più rapida ed efficiente composizione almeno dell’arretrato ultra-triennale in primo grado e ultra-biennale in secondo grado.

Il tema del rafforzamento della mediazione trova peraltro ulteriore conferma sul piano parlamentare. L’estensione della condizione di procedibilità a nuove materie che coinvolgono diritti disponibili, a partire dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, è infatti al centro anche dell’interrogazione a risposta scritta presentata da Ettore Rosato ai ministri della Giustizia e dell’Economia il 17 dicembre 2025. Anche in questo caso, l’obiettivo indicato è quello di deflazionare il contenzioso civile in vista della scadenza del 30 giugno 2026, fissata per il raggiungimento dei target del PNRR.

Con quell’interrogazione si chiede quali iniziative il Governo intenda adottare per favorire l’estensione della mediazione obbligatoria alle liti su diritti disponibili e per promuovere il ricorso sistematico alla mediazione demandata nei procedimenti civili a elevata mediabilità. Viene inoltre posta la questione dell’eventuale avvio di una campagna informativa sugli incentivi fiscali previsti per la mediazione. In questa prospettiva, l’adozione di un piano straordinario per la composizione incentivata delle liti, fondato sull’estensione della mediazione come condizione di procedibilità sia pre-processuale sia endoprocessuale, viene indicata come una occasione irripetibile anche per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

I segnali positivi maturati dopo la riforma e la persistente esigenza di un riequilibrio ecologico del sistema, nel solco di quanto previsto dalla Direttiva 52/2008, richiamata nel testo laddove auspica “un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario”, vengono così presentati come il miglior viatico per queste proposte emendative bipartisan. Il loro orizzonte dichiarato è quello di una giustizia civile più efficiente, efficace, effettiva e sostenibile, capace al tempo stesso di rafforzare lo sviluppo economico e la coesione sociale.

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