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La mediazione può sostituire la negoziazione assistita anche quando non è prevista come obbligatoria. È questo il principio di rilievo che emerge dalla sentenza n. 4747/2025 del Tribunale di Palermo, chiamato a pronunciarsi su una questione processuale frequentemente oggetto di incertezze: il rapporto tra i diversi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare quando assumono il ruolo di condizione di procedibilità.
Il caso trae origine da un episodio avvenuto a bordo di un treno, dove una passeggera ha riportato lesioni personali a seguito del morso di un cane. Il giudice ha ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’articolo 2052 del codice civile, che disciplina la responsabilità oggettiva del proprietario o di chi si serve dell’animale, fondata esclusivamente sul rapporto di fatto con lo stesso.
Il nodo centrale della decisione riguarda però il profilo processuale. La domanda risarcitoria, inferiore a 50.000 euro, avrebbe in linea teorica dovuto essere preceduta da un tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, come previsto dall’articolo 3 del decreto legge 132 del 2014. L’attrice, tuttavia, aveva scelto di avviare un procedimento di mediazione volontaria ai sensi del decreto legislativo 28 del 2010.
Il Tribunale ha ritenuto comunque soddisfatta la condizione di procedibilità, affermando che la mediazione può effettivamente sostituire la negoziazione assistita anche quando non sia imposta dalla legge. Secondo i giudici, si tratta infatti di uno strumento più strutturato e dotato di maggiori garanzie.
La conclusione si fonda su un’interpretazione sistematica dell’articolo 3 del decreto legge 132 del 2014, che da un lato prevede l’obbligatorietà della negoziazione assistita, salvo i casi in cui sia già prescritta la mediazione, e dall’altro riconosce la validità delle disposizioni che introducono procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione.
Nel ragionamento del Tribunale assume particolare rilievo la maggiore qualità e funzionalità della mediazione rispetto alla negoziazione assistita. A incidere su questa valutazione è soprattutto il coinvolgimento di un mediatore terzo e imparziale, la possibilità per quest’ultimo di formulare proposte conciliative e una struttura che non dipende esclusivamente dall’autonomia delle parti. A rafforzare questo orientamento interviene anche il richiamo alla sentenza n. 97 del 2019 della Corte costituzionale, che ha evidenziato come la mediazione si distingua proprio per il ruolo centrale del mediatore, figura terza e imparziale, a differenza della negoziazione assistita che si svolge unicamente tra gli avvocati delle parti.
Secondo questa impostazione, la mediazione non è uno strumento semplicemente alternativo o equivalente, ma presenta caratteristiche che le conferiscono un profilo maggiormente garantista, in linea con la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore.
Da qui il principio espresso dal Tribunale di Palermo: il ricorso alla mediazione, anche quando non obbligatoria, è idoneo a soddisfare la funzione propria della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità. Una conclusione destinata ad avere un impatto concreto nella prassi, chiarendo i rapporti tra i due istituti e offrendo un orientamento utile agli operatori del diritto.