Ripercorriamo il 2025 dell’Osservatorio

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Ripercorriamo il 2025 dell’Osservatorio
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Ripercorriamo il 2025 dell’Osservatorio

Il 2025 che sta per concludersi si è rivelato un anno particolarmente ricco di appuntamenti e contenuti per l’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione. Tra formazione, confronto operativo e approfondimenti, Officine e interviste hanno scandito un percorso che ha messo al centro l’evoluzione della mediazione e, più in generale, delle ADR, con un’attenzione costante alle ricadute concrete per operatori e utenti. Ripercorriamo qui, in sintesi, i principali momenti di quest’anno, che è stato innanzitutto caratterizzato da un’importante – la principale – novità per l’Osservatorio stesso, ovvero la nomina (a febbraio scorso) del nuovo Presidente. Il dottor Roberto Reali – già presidente del Tribunale Ordinario di Roma dal maggio 2021 – è infatti succeduto al dott. Lorenzo Pontecorvo.

 

La 1a Officina

Per quanto riguarda le consuete Officine della Conciliazione, la 1a del 2025 si è svolta lo scorso 7 aprile, anche quest’anno in collaborazione con la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stata dedicata a “Le novità introdotte dal D.lgs.216/2024 in materia di mediazione”. Il nuovo presidente dell’Osservatorio, il dottor Roberto Reali, ha definito la partecipazione «veramente notevole» e ha portato i saluti introduttivi insieme ai responsabili della formazione decentrata della SSM. Tra i contributi, la dottoressa Maria Cristina Contini, Magistrato Addetto all’ufficio legislativo presso il Ministero della Giustizia, ha offerto una lettura d’insieme delle novità normative, mentre il notaio Vladimiro Capasso e il dottore commercialista Marco Ceino hanno approfondito temi specifici: rispettivamente, la rappresentanza volontaria e la mediazione telematica. Nel suo intervento, il notaio Capasso ha fatto emergere il tema della “partecipazione personale”, le ricadute sulla delegabilità e la distinzione tra delega e procura, soffermandosi sulla necessità che la delega, pur non richiedendo necessariamente la procura notarile, abbia requisiti sostanziali tali da consentire una mediazione effettiva, con poteri ampi e coerenti con l’operatività del mediatore. Ceino ha invece illustrato gli snodi operativi della telematica, richiamando la nuova formulazione dell’art. 8-bis e la disciplina dell’art. 8-ter, con particolare attenzione alle condizioni di consenso, alle firme digitali e alle garanzie del collegamento audiovisivo.

 

La 2a officina

Lo scorso 7 luglio 2025 si è tenuta invece la 2a Officina della Conciliazione 2025. Il tema, “Titoli esecutivi stragiudiziali”, ha posto l’attenzione su un punto decisivo: come e quando strumenti conciliativi e negoziali possano tradursi in tutela effettiva, fino alla dimensione esecutiva. Dopo l’introduzione sempre del presidente Roberto Reali, il dottor Fabio Valenza, notaio in Parma e componente della Commissione Mediazione del CNN, ha inquadrato il titolo esecutivo come condizione necessaria affinché l’Ufficio Esecutivo dello Stato sia obbligato a fornire la tutela richiesta, ripercorrendone anche la genesi storica e segnalando la trasformazione dell’equilibrio tra “regola” e “eccezione” nell’ultimo decennio, con la crescente emersione di titoli esecutivi stragiudiziali ottenibili tramite accordi raggiunti in sedi conciliative. L’avv. Ester di Napoli, docente di Diritto internazionale privato all’Università di Ferrara, ha affrontato il tema delle misure coercitive indirette e delle astreintes in prospettiva internazionale e privatistica, soffermandosi sugli strumenti dell’Unione europea per individuare autorità competenti e favorire la circolazione dei titoli, con un richiamo specifico alle controversie transfrontaliere e, in particolare, alle famiglie internazionali. La dott.ssa Federica D’Ambrosio, Giudice del Tribunale di Roma, ha concentrato l’attenzione sull’ampliamento dei titoli esecutivi, anche nella categoria degli “altri atti” di cui all’art. 474 c.p.c., sottolineando la “collaborazione” tra parti e giudice nella formazione del titolo e la differenza, in punto esecutivo, tra verbale di mediazione e verbale di negoziazione assistita, specie per il profilo dell’omologazione.

 

La 3a Officina

Lo scorso 25 novembre, invece – e sempre su piattaforma Teams – si è svolta il terzo appuntamento con le Officine della Conciliazione. Il corso, dal titolo “Consulenza Tecnica in Mediazione”, ha riunito magistrati, avvocati, consulenti tecnici ed esperti per riflettere sul ruolo dell’accertamento tecnico nella fase precontenziosa e nel procedimento di mediazione. Il dott. Alberto Cisterna, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha richiamato l’evoluzione della giurisprudenza sul versante medico-legale e la necessità, soprattutto per i medici legali, di tenerne conto nella consulenza tecnica in fase conciliativa, con un focus sul “danno differenziale” e sul cosiddetto “danno latente”, oltre al tema delle aspettative delle parti e alla funzione orientativa della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. L’avv. Alessia Alesii, Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e delegato nel Consiglio Direttivo dell’Osservatorio, ha inquadrato la consulenza tecnica nella cornice della riforma Cartabia, evidenziando la centralità dell’autonomia delle parti nel “governo” del procedimento di mediazione, i profili di scelta dell’esperto e i limiti di utilizzabilità dell’elaborato peritale in un eventuale giudizio successivo. La giornata è stata completata dall’intervento del prof. Michele Treglia, in sostituzione del prof. Luigi Marsella, sul ruolo dell’esperto nel procedimento di mediazione e sul contributo dell’apporto specialistico ai percorsi conciliativi.

 

Le interviste

Accanto alle Officine, nel 2025 l’Osservatorio ha raccolto e rilanciato sul proprio sito un confronto fitto con voci autorevoli del settore, costruendo un filo diretto tra prassi, riforme e prospettive. Con la prof.ssa Paola Lucarelli, nell’intervista dedicata al Protocollo “Con-Senso”, il focus si è spostato sul valore delle reti e delle sperimentazioni: il progetto nasce da una convenzione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, indicato come Dipartimento di Eccellenza impegnato anche sulle trasformazioni della giustizia consensuale, e il Coordinamento nazionale della Conciliazione Forense guidato dal Presidente avv. Valerio Fioravanti. Nella ricostruzione di Lucarelli emerge inoltre l’importanza della dimensione “distrettuale” del lavoro: presentarlo e attuarlo a quel livello significa coinvolgere non solo le Corti d’Appello, ma anche i tribunali del distretto, gli ordini degli avvocati e le università presenti nei singoli territori, rafforzando così un’impostazione sistemica e non episodica.

Sullo snodo digitale, invece, l’intervista al dottor Marco Ceino ha offerto una lettura molto operativa dell’impatto del D.Lgs. 216/2024 sulla mediazione: Ceino ricorda che il decreto (pubblicato in G.U. il 10 gennaio 2025 ed entrato in vigore dal 25 gennaio 2025) interviene sul D.Lgs. 28/2010, incidendo su durata massima (sei mesi, con proroghe), mediazione demandata, modalità audiovisive da remoto e delega non autenticata se corredata dagli estremi del documento d’identità del delegante, oltre a patrocinio gratuito esteso allo straniero regolarmente soggiornante e chiarimenti sull’esenzione dell’imposta di registro fino a 100.000 euro per verbale e accordo. Entrando nella “nuova mediazione telematica”, Ceino chiarisce che, con il consenso di tutte le parti, gli atti sono formati dal mediatore e firmati secondo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale; a chiusura, il mediatore forma il documento informatico con verbale ed eventuale accordo, ne verifica firme e integrità, sottoscrive e deposita, mentre l’organismo cura conservazione ed esibizione. E non manca, nell’intervista, un passaggio sul contributo dei commercialisti: Ceino descrive commercialisti e mediatori come “due facce della stessa medaglia”, richiamando la crescita delle competenze negoziali nei percorsi formativi e l’esperienza maturata già dai primi anni Duemila, fino all’impegno di strutture come il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti dell’ODCEC di Roma, che legge la mediazione anche come vantaggio sociale e competitivo.

Durante l’anno la prospettiva istituzionale e strategica dell’Osservatorio è emersa con chiarezza nell’intervista al dottor Roberto Reali, nominato – come già accennato – presidente dell’Osservatorio il 18 febbraio 2025, dopo essere stato presidente del Tribunale Ordinario di Roma dal maggio 2021, subentrando al dott. Lorenzo Pontecorvo. Reali colloca l’avvio della presidenza in un momento in cui, anche per le modifiche del D.Lgs. 216/2024 alla riforma Cartabia, l’attenzione torna sulle ADR e rivendica la funzione di studio e consulenza dell’Osservatorio, ma indica anche direttrici operative: maggiore coinvolgimento degli enti aderenti e rafforzamento del Comitato scientifico, affinché la funzione consultiva e propositiva sia effettiva e pluralistica. In un passaggio particolarmente significativo, Reali collega l’analisi dei conflitti all’esigenza di leggere i dati: gli obiettivi del PNRR sarebbero stati “sostanzialmente raggiunti” grazie allo sforzo di magistrati, amministrazione e avvocatura, ma occorre affinare l’analisi statistica per verificare quanto gli strumenti alternativi incidano sul carico giudiziario e, soprattutto, individuare le cause generatrici della conflittualità, perché senza interventi sulle cause l’arretrato rischia di ricrearsi. Nella stessa intervista, Reali torna sull’Officina del 7 aprile, valorizzando la qualità dei relatori e l’apprezzamento della Scuola Superiore della Magistratura per il lavoro di approfondimento con l’Osservatorio.

Sul versante della rappresentanza e della partecipazione, l’intervista al notaio Alberto Vladimiro Capasso rende plastica la portata “pratica” dei correttivi: Capasso spiega che il correttivo interviene sulle modalità della mediazione non in presenza distinguendo tra mediazione telematica, con atti digitalizzati e necessità di firma digitale per tutte le parti, e mediazione con incontri audiovisivi da remoto, nuova figura che richiede condizioni di visibilità e ascolto effettivi e che ammette firme secondo il CAD o in forma analogica davanti al mediatore. Capasso insiste poi sull’allungamento dei tempi a sei mesi, con proroghe differenziate tra mediazione volontaria e obbligatoria, collegandolo ai dubbi applicativi su decadenze e decorrenze. Ma il cuore dell’intervista, coerentemente con l’intervento in Officina, resta la delega: da un lato la disciplina mira a facilitare la partecipazione anche con una firma corredata da documento di identità, dall’altro il delegato deve essere realmente informato dei fatti, essere “effettivo decisore” e avere i poteri sostanziali, mentre legittimazione e validità della sottoscrizione di verbale e accordo spettano a chi possieda anche il potere formale, tanto più quando siano coinvolti atti destinati a forma notarile. Capasso porta infine esempi tipici di ricorso alla delega, dagli enti pubblici o privati con articolazioni organizzative complesse, ai casi di comproprietà ereditaria con soggetti geograficamente distanti.

Nell’intervista all’avv. Ester di Napoli, il tema delle misure coercitive indirette e delle astreintes viene letto con “occhiali” di diritto internazionale privato: di Napoli anticipa un approccio di cooperazione giudiziaria civile e definisce le astreintes come condanne al pagamento di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, collocandole in un quadro comparato europeo prima ancora che interno. Il passaggio più importante, però, è quello dedicato al diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere: con il regolamento (UE) 2019/1111 (“Bruxelles II-ter”), applicabile dal 1° agosto 2022, il legislatore europeo investe sulla mediazione familiare internazionale e l’art. 25 impone ai giudici un obbligo di informazione alle parti sulla possibilità di intraprendere un percorso mediatorio, con potenziali effetti di costruzione culturale negli Stati membri. In prospettiva comparata, di Napoli osserva inoltre come l’Italia, nella sola mediazione familiare internazionale, presenti un’esperienza ancora esigua rispetto a Paesi indicati come più virtuosi, come Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, evidenziando la necessità di passare da iniziative isolate a un vero “sistema”.

Dopodiché è stato toccato il tema dell’esecutività e della giustizia consensuale con l’intervista al notaio Fabio Valenza, che definisce i titoli esecutivi “decisivi” per concretizzare la domanda di giustizia, perché rendono attivabile la tutela esecutiva del diritto sostanziale. Valenza collega poi la conciliazione stragiudiziale a un’idea di “giustizia consensuale” fondata sul principio di sussidiarietà, orientata non all’accertamento dei diritti, ma alla massima soddisfazione possibile degli interessi delle parti. Nel percorso argomentativo, l’intervista si apre anche a richiami classici, dalla concezione aristotelica alla celebre definizione di Cicerone ripresa da Ulpiano nel Digesto, “jus suum cuique tribuere”, per ribadire che la giustizia non si esaurisce nel processo. Non a caso Valenza insiste sul dialogo “leale e collaborativo” tra tutti i protagonisti del conflitto, richiamato anche dal legislatore della riforma Cartabia, e sul fatto che la mediazione deve essere efficace ed effettiva: non ingabbiata in limiti temporali rigidi quando serve tempo per far maturare un esito condiviso, ma neppure trasformata in un passaggio dilatorio e inutile quando l’accordo è irraggiungibile.

Un’altra voce “di collegamento” tra istituzioni e cittadini è quella dell’avv. Francesco Storace, presidente della Camera di Conciliazione di Roma, tornata operativa con un nuovo consiglio direttivo. Storace descrive la collaborazione con l’Osservatorio come dialogo costante e partecipazione attiva in una sede di riflessione scientifica e confronto istituzionale che coinvolge tribunali, ordini professionali e università, e sottolinea il contributo della Camera in termini di esperienza storica e casi concreti. Nell’intervista emerge anche la specificità “civica” della Camera, con connessione al Comune di Roma e alle problematiche quotidiane dei cittadini: uno strumento di garanzia e tutela capace di affrontare controversie legate ai servizi pubblici e ai rapporti tra cittadini e amministrazione. Storace anticipa poi un’agenda operativa fatta di aggiornamento regolamentare e sperimentazione con un’azienda pilota, e delinea un obiettivo ambizioso di medio-lungo periodo: far diventare la Camera un punto di riferimento stabile e un laboratorio nazionale di buone pratiche, ponte tra istituzioni, cittadini e società partecipate, con tempi rapidi e attenzione alla qualità dei servizi pubblici.

Sul piano tecnico-processuale, l’intervista al dott. Alberto Cisterna mette a fuoco il valore della CTU nella fase precontenziosa, soprattutto nella responsabilità sanitaria: Cisterna evidenzia l’impatto crescente della giurisprudenza della Cassazione in ambito medico-legale e la necessità che le consulenze tecniche “conciliative” non rinviino al merito nodi che rallentano la giustizia, con attenzione specifica a temi complessi come danno differenziale e danno latente. L’intervista offre poi uno spunto molto concreto sul fattore psicologico delle controversie: aspettative eccessive, talvolta alimentate dai difensori, rendono difficile conciliare quando una parte si aspetta “100” e l’altra “0”; per questo il CTU deve conoscere anche la giurisprudenza “locale”, oltre a quella di legittimità, per prefigurare risultati attendibili che le parti possano accettare. Infine Cisterna individua nella proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. un “banco di prova” di forte valore persuasivo: un’anticipazione dell’esito verosimile del processo che non determina ricusazione del giudice e che, specie in presenza di una CTU ben redatta, restringe il “range” delle opzioni realistiche.

A chiudere idealmente il cerchio, l’intervista all’avv. Alessia Alesii colloca l’accertamento tecnico dentro il “nuovo” procedimento di mediazione disegnato dalla riforma Cartabia: tempi e modalità più scanditi, maggiore affidabilità, ma pur sempre senza formalità e nel rispetto dell’autonomia delle parti. È proprio l’autonomia, per Alesii, la cifra distintiva dell’accertamento tecnico in mediazione rispetto al CTU nel giudizio: in mediazione “governano” le parti e/o il mediatore, non un giudice terzo, e anche la nomina del consulente può avvenire dagli albi del Tribunale o, se le parti lo vogliono, tra esperti non iscritti. Sul tema delicato dell’utilizzabilità dell’elaborato peritale in un eventuale giudizio successivo, Alesii ricorda che, in linea generale, gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010 portano a escluderla, salvo accordo delle parti, e in quel caso la consulenza deve essere stata svolta nel rispetto del contraddittorio e con competenza tecnica “attestata”. E, concludendo, Alesii insiste sulla “sinergia” tra avvocati, consulenti e mediatori, sulla preparazione e sulla formazione continua come condizioni imprescindibili perché l’istituto funzioni davvero.

 

 

 

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