Si è svolta lo scorso 7 aprile la 1a Officina della Conciliazione del 2025, anche quest’anno in collaborazione tra l’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione e la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. L’Officina si è focalizzata sulle novità introdotte dal D.lgs 216/2024 in materia di Mediazione e tra i relatori è intervenuto anche il dott. Alberto Vladimiro Capasso, notaio e mediatore, in particolare sul tema della “Rappresentazione volontaria in mediazione”. Lo abbiamo intervistato.
Dottor Capasso, l’ultimo corso di formazione organizzato dall’Osservatorio e dalla SSM ha trattato il tema delle novità introdotte dal D.Lgs 2016/2024 in materia di Mediazione. Quali sono, secondo lei, gli aspetti più importanti di queste novità?
«Il correttivo, lo dice il nome stesso, prende atto di una serie di criticità emerse nel procedimento e fa tesoro della osservazioni degli operatori e della giurisprudenza. In particolare, il correttivo interviene:
A) sulle modalità della mediazione non in presenza, distinguendo tra:
i) mediazione telematica in cui tutti gli atti sono digitalizzati e tutte le parti debbono essere munite di firma digitale
ii) mediazione con incontri con modalità audiovisiva da remoto, nuova figura introdotta con il correttivo. Caratterizzata, a parte dalle “normali” condizioni per la contestuale effettiva e reciproca possibilità di partecipazione di tutte le parti, visibili e udibili. In questo caso le firme saranno apposte come da disposizioni del CAD o in forma analogica avanti al mediatore
B) sulla durata delle mediazioni raddoppiando il termine e portandolo a sei mesi (tre erano in caso di mediazione effettiva troppo pochi) sempre prorogabili di tre mesi in tre mesi se è mediazione volontaria, mentre per la mediazione obbligatoria la proroga è di tre mesi. Da concordare per iscritto. Collegata a questa la modifica dei termini di decadenza e decorrenza della stessa chiarendo i dubbi sorti nell’applicazione.
C) Molto significativo e che risolve una serie di criticità sorte nell’applicazione della norma con decisioni sia dei mediatori che della giurisprudenza le modifiche all’art.8. la funzione è di facilitare la mediazione consentendo la eleggibilità anche solo con una firma corredata da documento di identità, come per le dichiarazioni sostitutive verso la PA, ma solo a soggetto (anche lo stesso avvocato ma cum granu salis) informato dei fatti e che, soprattutto, sia l’effettivo decisore e ne abbia i poteri sostanziali. Ferma però che la legittimazione e validità della sottoscrizione del verbale e dell’accordo spettano a chi abbia anche il potere formale e, certamente, per gli atti che debbono essere poi oggetto di atto notarile, di procura notarile. La questione riguarda particolarmente enti pubblici o privati ove il legale rappresentante delega il soggetto che nell’ambito organizzativo ha la conoscenza dei fatti o casi di comproprietà ereditaria ove magari i soggetti sono sparsi nel territorio e non è possibile tenere la mediazione con mezzi di comunicazione a distanza.
D) le altre modifiche sono sostanzalmente di natura formale procedurale e chiariscono dubbi e criticità.
Nel dettaglio la sua relazione si è concentrata sulla “Rappresentanza volontaria in mediazione”? Quali sono i punti di maggiore interesse che riguarda gli addetti ai lavori?
«Innanzitutto il concetto di “partecipazione personale” e ricadute per la delegabilità, distinzione tra delega e procura. Dopodichè la precisazione delle modalità di delega, che non ha bisogno del requisito formale della procura notarile, ma deve avere i requisiti sostanziali per consentire una effettiva mediazione, conferendo la delega a chi non solo ha la conoscenza dei fatti ma può liberamente concludere l’accordo, anche con soluzioni diversa da quelle esposte nell’istanza, senza che vi sino limitazioni nei poteri. C’è poi la necessità in caso di procura notarile o anche di delega che questa contenga i poteri necessari per comporre la controversia, che non limiti al solo oggetto dell’istanza il potere comprimendo inaccettabilmente l’operatività del medicatore che potrebbe analizzando fatti, circostanze e quanto emergesse dagli incontri, proporre soluzioni alternative di soluzione che il delegato “limitato” non potrebbe convenire dovendo consultarsi ed ottenere il placet del titolare del diritto. Infine anche il contenuto e la forma della delega in dettaglio e la verifica del mediatore sui requisiti della delega».
Lei è un notaio e mediatore. In generale, come possono questi due mondi collaborare – e come possono farlo i professionisti di settore – per sviluppare sempre di più il mondo della Mediazione, che come ben sappiamo è in costante evoluzione?
«Sono sempre stato un sostenitore della mediazione e della mediazione notarile, soprattutto in quelle materie che sono di nostra specifica competenza, Il notaio non solo è terzo per natura ed investitura di Pubblico Ufficiale, ma ha la “normale funzione di adeguare la volontà delle parti nella redazione dei contratti o degli atti che riceve. Questa terzietà spesso nell’attività quotidiana si traduce di fatto nella comprensione degli “interessi” delle parti ai fini della positiva conclusione di un accordo. Questa funzione, che si esplica normalmente quando le parti hanno raggiunto un accordo di massima e hanno già raggiunto nella definizione concordata di effetti collaterali e connessi con gli atti in quella funzione “antiprocessuale” che è tipica della funzione notarile, meglio il Notaio riesce ad individuare le potenziali criticità di un accordo meglio le può regolamentare in clausole contenute negli atti che, in caso l’evento dedotto si verifichi, sono normate (ad esempio l’inserimento negli statuiti societari di clausole di tutela che possono essere anche oggetto di patti parasociali, ma che se contenute negli atti che vengono ricevuti hanno una efficacia immediata , ben diversa da quella che deriverebbe da una verifica giudiziaria; o clausole negli atti di compravendita sull’immissione in possesso o per gli oneri condominiali o sullo stato dei luoghi)».