Misure coercitive indirette e astreintes, intervista all’avv. di Napoli

Misure coercitive indirette e astreintes, intervista all’avv. di Napoli
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Misure coercitive indirette e astreintes, intervista all’avv. di Napoli

Il prossimo 7 luglio si terrà la 2a Officina della Conciliazione 2025, organizzata dall’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione in collaborazione con la Formazione Decentrata dalla Scuola Superiore della Magistratura. Il tema sarà “Titoli esecutivi stragiudiziali” e tra i relatori sarà presente l’avv. Ester di Napoli, docente di Diritto internazionale privato all’Università di Ferrara che, nel dettaglio, terrà un intervento sul tema delle “Misure coercitive indirette e le astreintes”. L’abbiamo intervistata in merito.

 

Dott.ssa di Napoli, il prossimo corso di formazione organizzato dall’Osservatorio e dalla SSM tratterà il tema de “I nuovi titoli esecutivi stragiudiziali”. Quali sono, secondo lei, gli aspetti più importanti di questo tema e le novità? 

«Nel corso del mio intervento adotterò un approccio di diritto internazionale privato (di “cooperazione giudiziaria civile”, per impiegare un’espressione di estrazione sovranazionale), ad integrare la prospettiva “puramente interna” assunta dagli altri relatori. Mi concentrerò sugli strumenti di diritto dell’Unione europea che, in situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità, consentano di i) individuare le autorità competenti ad “occuparsi” della questione e di ii) garantire la circolazione del corrispondente titolo all’interno dell’UE. In questa prospettiva, l’attenzione crescente del legislatore europeo nei confronti di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie transfrontaliere rispecchia un’esigenza diffusa, anche a livello sovranazionale, con funzione non solo deflattiva del contenzioso giudiziale, ma soprattutto, di tenuta dei relazioni e, nel caso in cui i meccanismi si applichino alle c.d. famiglie internazionali, di garanzia del superiore interesse dei figli minorenni».

Nel dettaglio la sua relazione verterà sulle “Misure coercitive indirette e le astreintes”. Quali saranno, scendendo più nel dettaglio su questo tema, i punti di maggiore interesse che è bene far emergere per gli addetti ai lavori?

«Prima di guardare alla prospettiva internazionalprivatistica delle astreintes – che integrano una condanna al pagamento di certa somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva / per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento – mi preme muovere da una breve ricognizione di misure analoghe negli Stati membri limitrofi. Guarderò poi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, che già un decennio fa affrontava il tema delle astreintes qualificandone la natura a seconda del diritto soggettivo garantito e del contesto entro cui vengono in gioco. Infine calerò la riflessione nel quadro del sistema italiano per verificarne l’attuazione».

Lei è docente di Diritto Internazionale privato all’Università di Ferrara. Nel dettaglio in quali ambiti si può collegare il diritto internazionale privato al mondo della mediazione e come questi due settori possono collaborare e dialogare per crescere a vicenda e sviluppare, in particolare, le ADR che, come ben sappiamo, sono in costante evoluzione?

«Il diritto internazionale privato viene in rilievo quando il caso di specie presenta collegamenti con due o più ordinamenti giuridici, in ragione, ad esempio, della diversa cittadinanza delle parti coinvolte. A motivo della progressiva internazionalizzazione dei rapporti, commerciali e di famiglia, il diritto internazionale privato si appresta ad avere un ruolo sempre più determinante, non solo nella prospettiva del contenzioso dinanzi alle autorità giurisdizionali ma, egualmente, sul versante delle ADR. Il contesto del diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere è emblematico in questo senso: con il regolamento (UE) 2019/1111 (“Bruxelles II-ter“), applicabile dal 1° agosto 2022, il legislatore europeo ha investito moltissimo sulla mediazione familiare internazionale, con una previsione unica nel panorama della cooperazione giudiziaria civile (art. 25). Questa disposizione impone ai giudici competenti in materia di sottrazione internazionale di minori e di responsabilità genitoriale, un obbligo di informazione alle parti sulla possibilità di intraprendere un percorso mediatorio. Per quanto, dunque, il diritto internazionale privato non incida sulla sostanza del diritto di famiglia né sul dettaglio delle corrispondenti procedure, anche stragiudiziali, che rimangono appannaggio delle norme interne, una previsione come quella contenuta nell’art. 25 del regolamento Bruxelles II-ter ha il potere di incidere in maniera significativa sulla costruzione di una cultura della mediazione familiare (internazionale) degli Stati membri».

Proprio per quanto riguarda il settore della mediazione. L’Italia, stando alle recenti novità introdotte in particolare dalla cosiddetta “Riforma Cartabia”, ma in generale anche in base allo stato attuale della mediazione, come si pone a livello internazionale volendo fare un paragone (sia eventualmente in meglio che in peggio) con gli altri Paesi?

«Rispetto alla sola materia della mediazione familiare internazionale, ad oggi l’Italia conta un’esperienza davvero esigua rispetto ad altri Stati virtuosi (Germania, Paesi Bassi, Regno Unito ad es.), assolutamente non riconducibile a “sistema”. Sino a pochi mesi fa, l’impianto della materia poggiava sull’esclusivo lavoro di poche, pochissime mediatrici familiari internazionali formate all’estero. Tuttavia, per adempiere agli obblighi che discendono dall’art. 25 del regolamento Bruxelles II-ter è attualmente in corso un movimento “dal basso” volto a costruire il sistema richiamato, delimitandone il perimetro: dall’obbligo informativo di cui all’art. 25, discende infatti il ben più gravoso obbligo di attuare un vero e proprio sistema di mediazione familiare internazionale in Italia. Questo percorso, che ha dato vita anche ad una formazione specializzata a nuove mediatrici familiari internazionali – chiamate a gestire casi complessi, spesso caratterizzati da elementi culturali particolarmente distanti – ha ottenuto l’avallo dell’Autorità centrale italiana, con la spinta di associazioni attive in questo ambito (a questo post, pubblicato sul Portale Aldricus, ogni informazione a riguardo)».

 

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