Si è tenuta lo scorso 25 novembre la 3a Officina della Conciliazione 2025, sul tema della “Consulenza Tecnica in Mediazione”. Tra i vari relatori, è intervenuta l’avv. Alessia Alesii, segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e delegato nel Consiglio Direttivo dell’Osservatorio. Abbiamo intervistato l’avv. Alesii sul focus del suo stesso intervento, ovvero “La peculiarità dell’accertamento tecnico nel procedimento di mediazione”.
Avv. Alessia Alesii, quali sono gli aspetti più generali ma anche più importanti emersi durante questa Officina della Conciliazione?
«L’aspetto generale riguarda la disciplina che la Riforma Cartabia ha voluto conferire all’istituto della Mediazione, scandendo tempi e modalità tali da assimilarla ad un vero e proprio procedimento ed attribuirle maggiore affidabilità ma pur sempre in assenza di formalità (art. 8, c. 2 D. Lgs., 28/2010) e nel rispetto dell’autonomia delle parti. Tale tecnica legislativa riguarda anche la Consulenza tecnica da svolgersi all’interno del procedimento di Mediazione, come è stato illustrato nel corso dell’Officina».
Andando nel dettaglio lei ha tenuto una relazione sul tema “La peculiarità dell’accertamento tecnico nel procedimento di mediazione”. In tal senso di che peculiarità si parla e quali gli aspetti che ha portato all’attenzione degli addetti ai lavori?
«La particolarità dell’accertamento tecnico nella Mediazione, rispetto a quanto avviene con la nomina del CTU nell’ambito di un procedimento giudiziale, riguarda – nuovamente – l’autonomia delle parti. Nel procedimento di Mediazione sono le parti e/o il mediatore (ma sempre nel rispetto del principio di autonomia negoziale) a “governare” il procedimento e non un soggetto terzo, come è il Giudice nei procedimenti aventi natura giudiziale. Per quanto riguarda la nomina del Consulente, questa avverrà nell’ambito degli albi tenuti dal Tribunale ma anche – laddove ricorra una diversa volontà delle parti – tra esperti non necessariamente iscritti negli elenchi. Aspetto peculiare è, poi – laddove l’accordo non venga raggiunto – quello riguardante l’utilizzabilità dell’elaborato peritale in un futuro giudizio, utilizzabilità che, a norma degli artt. 9 e 10 del D. L. n. 28/2010, appare da escludersi, fatta salva (non a caso) la possibilità che le parti concordino il suo utilizzo anche nella successiva fase giudiziale. In tale caso la consulenza dovrà essere stata svolta nel rispetto del principio del contraddittorio e della competenza tecnica del perito, in qualche modo attestata».
Per quanto concerne i ruoli nell’ambito della consulenza tecnica in mediazione, quanto è importante la collaborazione tra attori diversi – pensiamo non solo ai Ctu ma in generale ad avvocati, magistrati e a tutti gli attori in campo – e cosa possono fare, ognuno col suo ruolo, per sviluppare sempre di più la mediazione che sappiamo comunque essere già adesso un ambito in costante evoluzione?
«Il contributo e, volendo utilizzare un termine molto in voga, la “sinergia” tra tutti gli attori del procedimento sono fondamentali. Così come sono fondamentali e direi, imprescindibili, la competenza, la preparazione e la formazione continua che ciascuno degli operatori (avvocati, consulenti, mediatori) deve possedere e ciò non solo al fine di assolvere ad un obbligo deontologico ma con l’obiettivo di consentire all’istituto di avere successo».