La condotta sulla mancata partecipazione alla mediazione va valutata dal giudice

  • Home
  • /
  • Notizie
  • /
  • La condotta sulla mancata partecipazione alla mediazione va valutata dal giudice
La condotta sulla mancata partecipazione alla mediazione va valutata dal giudice
Notizie
La condotta sulla mancata partecipazione alla mediazione va valutata dal giudice

In una recente decisione, il Tribunale di Spoleto ha ribadito un principio fondamentale in tema di mediazione obbligatoria e delegata: il comportamento delle parti nella fase stragiudiziale è oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice. Lo ha sancito con la sentenza n. 331 del 2025, in un contenzioso tra un privato e una compagnia assicurativa.

Il caso

Tutto nasce da un incidente stradale in cui un soggetto riporta lesioni personali e danni al mezzo. L’attore agisce in giudizio ritenendo di avere diritto, in virtù della polizza assicurativa sottoscritta, a un indennizzo complessivo di € 18.525,00. La polizza prevedeva, infatti, copertura anche per gli infortuni occorsi durante il tragitto scuola-casa. A fronte dell’assenza di un accordo per la liquidazione del danno, l’attore attiva la procedura di mediazione obbligatoria, ma la compagnia assicurativa non aderisce, generando un verbale negativo.

Il giudizio e le posizioni delle parti

In sede giudiziale, l’attore chiede l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della compagnia e la condanna al pagamento dell’indennizzo. L’assicurazione si costituisce, conferma l’operatività della polizza, ma contesta le somme richieste, ritenendo errati i calcoli della controparte. Sottolinea anche la violazione da parte dell’attore degli articoli 148/11 e 16 del Codice della Strada, con riferimento all’art. 3 della garanzia assicurativa, che prevede una riduzione del 50% dell’indennizzo in caso di inosservanza del Codice della Strada.

Nel corso del giudizio, a riprova della propria volontà conciliativa, la compagnia offre un indennizzo di € 7.206,24, che l’attore accetta tramite assegno, dichiarandolo congruo e a saldo. Alla prima udienza, l’attore dichiara di aver ricevuto l’assegno, ritiene congrua la somma ricevuta e riformula la propria domanda, limitandola alla richiesta di pagamento delle spese legali del giudizio e del procedimento di mediazione.

Il Tribunale rileva la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda originaria, ma non accoglie la richiesta di condanna alle spese, sollevando un’analisi approfondita del comportamento delle parti in mediazione. Secondo quanto emerso dalla documentazione agli atti, l’attore aveva già dichiarato in sede stragiudiziale che l’offerta della compagnia poteva essere accettata, purché includesse anche il rimborso delle spese legali e di mediazione. In particolare, aveva scritto: «Prendo atto dell’offerta, che ritengo potrebbe essere accettata ove l’assicurazione provvedesse anche al pagamento delle spese legali e di mediazione da concordare, in difetto, esperita la mediazione procederemo ad introdurre il giudizio». Ciononostante, l’attore ha introdotto il giudizio chiedendo l’intero importo di € 18.525,00, ignorando sia le clausole contrattuali, sia le sue stesse dichiarazioni precedenti. D’altra parte, anche la compagnia assicurativa ha omesso di partecipare alla mediazione, comunicando tramite e-mail la volontà di non aderire, pur essendo stata regolarmente invitata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010.

Cosa ha detto il Tribunale

Il Tribunale richiama espressamente gli articoli 8 e 12-bis del D. Lgs. 28/2010, i quali stabiliscono che la mancata partecipazione o adesione senza giustificato motivo alla mediazione può avere conseguenze processuali, e attribuiscono al giudice un potere discrezionale nella valutazione della condotta. Tale condotta — spiega il Tribunale — deve essere considerata “preconcetta ed ostativa, con conseguente genesi o protrazione di un giudizio evitabile”. A sostegno di tale interpretazione, viene richiamata la sentenza n. 11746/2023 del Tribunale di Roma, che afferma: «Il rifiuto immotivato di una o entrambe le parti di partecipare alla mediazione riduce quest’ultima a un adempimento solo formale e, per così dire, svuotato di contenuto, rendendo vano l’obbligo sancito dall’articolo 5 del Decreto legislativo n. 28/2010, quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie». Alla luce di questi elementi, il Tribunale applica il principio di causalità, da cui discende il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), e dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Una decisione che riflette la considerazione di una condotta non collaborativa da parte di entrambe le parti nella fase pre-processuale, tale da aver determinato l’instaurazione del giudizio che era evitabile. La sentenza del Tribunale di Spoleto n. 331/2025 rappresenta un richiamo chiaro al valore sostanziale della mediazione: le parti sono tenute a partecipare attivamente e in buona fede a tale fase, pena conseguenze anche sotto il profilo economico e processuale. La valutazione discrezionale del giudice si configura come strumento essenziale per prevenire abusi del processo e promuovere un uso effettivo degli strumenti ADR, come richiesto dalle normative vigenti.

Precedente
Successivo