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In una pronuncia dell’11 luglio 2025, il Tribunale di Aosta (leggi qui la sentenza) ha affermato con chiarezza il principio – benché noto – che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione, nel contesto delle procedure obbligatorie di cui al D.Lgs. 28/2010, non è mero requisito formale, bensì presidio dell’effettività del diritto di partecipazione delle parti.
Nel caso oggetto della sentenza l’opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dinanzi al Tribunale di Aosta era fondata su un tentativo di mediazione obbligatoria svolto presso un organismo ubicato al di fuori del circondario del tribunale competente. Il Giudice ha rilevato, da un lato, che la domanda di mediazione non risultava presentata presso un organismo avente sede nel circondario del giudice competente; dall’altro, che l’organismo adito non aveva dimostrato di avere una “sede secondaria” nel distretto competente. La mediazione è quindi risultata invalida ai fini della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, dunque, l’opposizione è stata dichiarata improcedibile.
Il Tribunale richiama l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, secondo cui «la domanda di mediazione… è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». Tra l’altro la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già osservato che il rispetto della competenza territoriale costituisce “presupposto imprescindibile” della validità del tentativo obbligatorio di mediazione. Con la novità della D.Lgs. 149/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) è stata poi prevista – in via derogabile – la possibilità che le parti possano convenire una sede diversa, purché tale accordo sia “manifestato” e risulti chiaro. Tuttavia – come rammentato nella decisione del Tribunale di Aosta – la deroga non può essere assunta come automatica o implicita: in assenza di un accordo delle parti che abbia individuato espressamente un organismo “non territorialmente competente”, il criterio ordinario di corrispondenza rimane inderogabile.
Spesso la regola della competenza territoriale viene considerata come un vincolo formale, quasi burocratico. La pronuncia del Tribunale di Aosta richiama invece la dimensione sostanziale della norma: la territorialità tutela l’effettiva partecipazione della parte chiamata, che altrimenti potrebbe trovarsi costretta a operare presso un organismo troppo distante, con difficoltà operative, costi e tempi aumentati. In sostanza un ostacolo all’accesso al processo conciliativo. In un contesto dove il tentativo di mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 D.Lgs.28/2010) e mira a svolgere funzione deflattiva del contenzioso, la territorialità garantisce la vicinanza geografica dell’organismo rispetto al tribunale competente e alle parti e l’effettiva partecipazione e presenza delle parti e dei loro difensori, oltre che una coesione logica tra il tentativo di mediazione e l’eventuale successivo giudizio: se la mediazione si radica nel territorio in cui po il giudice della causa ha sede, il collegamento tra i due momenti è più coerente.
Questo orientamento rafforza quindi la visione della mediazione non come mero passo tecnico ante-processo, ma come strumento concreto di accesso alla giustizia alternativa e complementare: l’effettività del diritto di conciliazione passa anche dalla corretta localizzazione. Ecco perché si può affermare che la sentenza del Tribunale di Aosta ribadisce un punto fondamentale: la competenza territoriale nell’ambito delle procedure di mediazione obbligatoria non è un dettaglio superfluo ma un elemento essenziale dell’ordinamento delle ADR, soprattutto in un momento in cui la mediazione sta diventando – e sta cercando di diventare – uno strumento sempre più affidabile e operativo. Per giuristi, mediatori e operatori del diritto, la sfida resta quella di applicare questa regola con rigore e consapevolezza, affinché la mediazione non sia solo un obbligo formale, ma un’autentica occasione di composizione e accesso alla giustizia.