La 3a Officina della Conciliazione 2025: ecco di cosa si è parlato

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La 3a Officina della Conciliazione 2025: ecco di cosa si è parlato
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La 3a Officina della Conciliazione 2025: ecco di cosa si è parlato

Si è svolta lo scorso 25 novembre 2025, tramite piattaforma Teams, la 3a Officina della Conciliazione organizzata dall’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, come ormai da prassi in collaborazione con la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. Il corso, dal titolo “Consulenza Tecnica in Mediazione”, ha riunito magistrati, avvocati, consulenti tecnici ed esperti del settore per approfondire il ruolo dell’accertamento tecnico e della consulenza nella fase precontenziosa e nel procedimento di mediazione.

Tra i relatori è intervenuto il dott. Alberto Cisterna, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha trattato il tema “La rilevanza della ctu nella fase precontenziosa”. Cisterna ha sottolineato come «l’impatto della giurisprudenza della Cassazione sul versante medico-legale è sempre più evidente e segnala una costante evoluzione di cui, soprattutto i medici legali, si deve tener conto nell’elaborazione delle consulenze tecniche nella fase conciliativa se si vuole conseguire il risultato della definizione transattiva della lite e di evitare di scaricare sulla fase di merito problematiche e contestazioni che rallentano – anziché agevolare – i temi della giustizia». Un’attenzione particolare è stata richiamata al «tema del danno differenziale e a quello del cd. danno latente che grande impegno richiedono per giuristi e medici legali», mentre «nelle altre materia, invero, la questione è meno complessa: penso alle controversie in materia di diritti reali o di rapporti commerciali e via seguitando». Entrando nel cuore della fase precontenziosa, Cisterna ha ricordato che «il collegio peritale nelle cause di responsabilità sanitaria in primis e, comunque, in ogni caso il Ctu deve approfondire le tecniche di composizione della lite che, a partire dal dato tecnico di cui dispone, possa favorire la convergenza delle parti su una linea mediana che vede comunque realizzati, ovvero non troppo sacrificati, gli interessi delle parti». Ha richiamato anche «la questione dell’aspettativa di un risultato che, talvolta, viene eccessivamente alimentata dai difensori e quasi sempre in buona fede; se ci si attende di dover incassare 100 o di dover pagare 0 è chiaro che la conciliazione appare difficile», evidenziando come compito del Ctu sia anche «quello di conoscere la giurisprudenza “locale” oltre che di legittimità per prefigurare risultati attendibili alle parti che, quindi, possano accettare». In questo quadro, ha individuato nel meccanismo della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. «il vero banco di prova», ossia «la diretta conduzione delle operazioni di composizione della lite in capo al giudice che, portatore anche esso di un legittimo interesse a definire la controversia senza giungere alla faticosa e dispendiosa redazione della sentenza, indica alle parti una soluzione condivisibile». Si tratta, ha ricordato, «nella sostanza [di] un’anticipazione circa l’esito verosimile o possibile del processo – tant’è che il giudice non può essere ricusato dopo aver depositato la proposta conciliativa – e come tale ha grande forza persuasiva, se non dissuasiva», pur restando «ovviamente» possibile che «ciascuna parte privata può avere fondate ragioni per rifiutarla», soprattutto quando «vi è una consulenza tecnica d’ufficio ben redatta» che rende evidente come «il range delle opzioni si restringe».

Sul tema “La peculiarità dell’accertamento tecnico nel procedimento di mediazione” è intervenuta l’avv. Alessia Alesii, Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e delegato nel Consiglio Direttivo dell’Osservatorio. Alesii ha innanzitutto richiamato il quadro generale delineato dalla riforma Cartabia, osservando che «l’aspetto generale riguarda la disciplina che la Riforma Cartabia ha voluto conferire all’istituto della Mediazione, scandendo tempi e modalità tali da assimilarla ad un vero e proprio procedimento ed attribuirle maggiore affidabilità ma pur sempre in assenza di formalità (art. 8, c. 2 D. Lgs., 28/2010) e nel rispetto dell’autonomia delle parti». Ha sottolineato come «tale tecnica legislativa riguarda anche la Consulenza tecnica da svolgersi all’interno del procedimento di Mediazione». Entrando nello specifico della peculiarità dell’accertamento tecnico in mediazione rispetto alla nomina del Ctu nel giudizio ordinario, Alesii ha evidenziato che «la particolarità dell’accertamento tecnico nella Mediazione, rispetto a quanto avviene con la nomina del CTU nell’ambito di un procedimento giudiziale, riguarda – nuovamente – l’autonomia delle parti». Nel procedimento di mediazione, infatti, «sono le parti e/o il mediatore (ma sempre nel rispetto del principio di autonomia negoziale) a “governare” il procedimento e non un soggetto terzo, come è il Giudice nei procedimenti aventi natura giudiziale». Quanto alla nomina del consulente, ha precisato che «questa avverrà nell’ambito degli albi tenuti dal Tribunale ma anche – laddove ricorra una diversa volontà delle parti – tra esperti non necessariamente iscritti negli elenchi». Un ulteriore profilo peculiare riguarda, «laddove l’accordo non venga raggiunto», «quello riguardante l’utilizzabilità dell’elaborato peritale in un futuro giudizio, utilizzabilità che, a norma degli artt. 9 e 10 del D. L. n. 28/2010, appare da escludersi, fatta salva (non a caso) la possibilità che le parti concordino il suo utilizzo anche nella successiva fase giudiziale». In tal caso, ha ricordato, «la consulenza dovrà essere stata svolta nel rispetto del principio del contraddittorio e della competenza tecnica del perito, in qualche modo attestata». Alesii ha infine insistito sull’importanza della collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti, affermando che «il contributo e, volendo utilizzare un termine molto in voga, la “sinergia” tra tutti gli attori del procedimento sono fondamentali» e che sono «fondamentali e direi, imprescindibili, la competenza, la preparazione e la formazione continua che ciascuno degli operatori (avvocati, consulenti, mediatori) deve possedere e ciò non solo al fine di assolvere ad un obbligo deontologico ma con l’obiettivo di consentire all’istituto di avere successo».

Nel corso dell’Officina è intervenuto inoltre il prof. Michele Treglia, che ha sostituito il prof. Luigi Marsella e ha tenuto una relazione sul tema “Il ruolo dell’esperto nel procedimento di mediazione”, inserendosi nel programma della giornata dedicata alla consulenza tecnica in mediazione. La sua relazione si è collocata nel solco delle riflessioni sviluppate sugli aspetti tecnici e precontenziosi, richiamando l’attenzione sulla funzione dell’esperto all’interno del procedimento di mediazione e sul contributo che l’apporto specialistico può offrire ai percorsi conciliativi. In questo modo l’intervento del prof. Treglia ha contribuito a completare il quadro emerso dagli altri relatori, integrando la prospettiva dell’esperto con quelle del giudice, dell’avvocato e degli altri operatori coinvolti nella gestione e nella composizione del conflitto.

 

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