Si è tenuto lo scorso 7 aprile la 1a Officina della Conciliazione del 2025, anche quest’anno in collaborazione con la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura.
L’evento ha avuto come tema “Le novità introdotte dal D.lgs.216/2024 in materia di mediazione”.
Una partecipazione «veramente notevole», come ha avuto modo di sottolineare il nuovo presidente dell’Osservatorio, il dottor Roberto Reali, che ha anche tenuto i saluti introduttivi insieme ai responsabili della formazione decentrata della SSM. Tra le relazioni quella della dottoressa Maria Cristina Contini, Magistrato Addetto all’ufficio legislativo presso il Ministero della Giustizia sul tema “Le novità introdotte dal D.lgs.216/2024 in materia di mediazione”, mentre il notaio Vladimiro Capasso ed il dottore commercialista Marco Ceino hanno affrontato argomenti più specifici, il primo la problematica della rappresentanza volontaria ed il secondo la mediazione telematica.
Nel dettaglio il notaio Capasso ha fatto emergere innanzitutto il concetto di “partecipazione personale”, le ricadute per la delegabilità e la distinzione tra delega e procura. Dopodichè si è concentrato sulla precisazione delle modalità di delega, che «non ha bisogno del requisito formale della procura notarile, ma deve avere i requisiti sostanziali per consentire una effettiva mediazione, conferendo la delega a chi non solo ha la conoscenza dei fatti ma può liberamente concludere l’accordo, anche con soluzioni diversa da quelle esposte nell’istanza, senza che vi siano limitazioni nei poteri». Sempre il notorio Capasso ha inoltro ricordato che «c’è poi la necessità in caso di procura notarile o anche di delega di disporre dei poteri necessari per comporre la controversia, che non limiti al solo oggetto dell’istanza il potere comprimendo inaccettabilmente l’operatività del mediatore che potrebbe – analizzando fatti, circostanze e quanto emergesse dagli incontri – proporre soluzioni alternative che il delegato “limitato” non potrebbe convenire dovendo consultarsi ed ottenere il placet del titolare del diritto». Infine, nel suo intervento, ha anche parlato del contenuto e della forma della delega in dettaglio e la verifica del mediatore sui requisiti della delega stessa.
Il dottor Ceino, invece, ha posto un focus particolare sul fatto che il decreto legislativo 2016/2024 ha previsto una nuova formulazione dell’art. 8-bis (mediazione in modalità telematica) che prevede ora che la mediazione può svolgersi in modalità telematica con il consenso di tutte le parti. «Gli atti del procedimento – ha spiegato – sono formati dal mediatore e firmati nel rispetto delle regole del codice dell’amministrazione digitale. Conclusa la mediazione il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo raggiunto dalle parti, che deve essere immediatamente sottoscritto da parte dei soggetti che vi sono tenuti e restituito al mediatore. Il mediatore verificata l’apposizione, la validità e l’integrità della firma, appone la propria sottoscrizione e lo deposita presso la segreteria dell’organismo che lo invierà alle parti e ai difensori, se nominati. Spetterà quindi all’organismo di mediazione curare la conservazione e l’esibizione dei documenti della procedura telematica». Sempre il dottore commercialista Ceino ha poi posto all’attenzione dei partecipanti – collegati da remoto – che il successivo art. 8-ter prevede invece la possibilità per ciascuna parte di chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. «Tali sistemi però – ha chiarito – devono garantire il contestuale, reciproco ed effettivo ascolto e visibilità dei soggetti collegati. Quando una o più parti partecipano con collegamento audiovisivo da remoto, le firme che il mediatore deve acquisire sugli atti della procedura sono apposte nel rispetto delle regole del codice dell’amministrazione digitale con il consenso di tutte le parti. In assenza di consenso – ha concluso Ceino – le firme devono essere apposte in modalità analogica davanti al mediatore».
L’Incontro, come sempre negli ultimi anni, è stato destinato alla formazione dei magistrati ordinari ed è stato aperto alla partecipazione di MOT, magistrati onorari, tirocinanti, avvocati, commercialisti e notai.