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La mediazione civile e commerciale, a oltre un decennio dal suo ingresso nel sistema giuridico italiano, sta attraversando una fase di consolidamento che segna un passaggio decisivo nel modo di concepire la risoluzione delle controversie. La riforma intervenuta nel 2023, seconda revisione organica dello strumento dopo quella originaria del 2010, ha ridisegnato il modello di riferimento all’interno di un più ampio progetto di trasformazione della giustizia civile, ancora oggi in via di assestamento sul piano normativo e operativo.
I dati statistici ufficiali diffusi dal Ministero della Giustizia e aggiornati al primo semestre del 2025 offrono una prima fotografia del nuovo assetto, che va letta con cautela, come ha fatto Marco Marinaro, Avvocato cassazionista, Docente di “Giustizia sostenibile e ADR” del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli” di Roma e già giudice ausiliario della Corte di Appello di Napoli, mediatore e arbitro, con un suo contributo sul n.4-2025 della rivista “Costozero”, il magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero a cura di Confindustria Salerno.
Il quadro regolamentare non è infatti ancora pienamente stabilizzato: sono attesi ulteriori correttivi al regolamento ministeriale e il completamento dell’adeguamento organizzativo degli organismi di mediazione, oltre all’avvio di un’effettiva attività di controllo sulle prassi applicative. È ragionevole ritenere che solo a partire dal 2026 il sistema potrà dirsi maturo, consentendo un monitoraggio pluriennale capace di restituire una valutazione attendibile dell’efficacia della riforma. Ciò non esclude, tuttavia, che i primi dati consentano alcune riflessioni di fondo. La mediazione riformata mostra segnali di progressivo radicamento, confermandosi come uno strumento sempre più centrale nel panorama della giustizia civile. Il modello delineato dal legislatore punta a garantire soluzioni rapide, accessibili e soddisfacenti per le parti, rafforzando il ruolo della mediazione non solo come filtro all’accesso alla giurisdizione, ma come luogo effettivo di confronto e composizione del conflitto.
Particolare rilievo assume il primo incontro, che la riforma ha trasformato in un momento sostanziale e non più meramente informativo. Alle parti e ai loro difensori è richiesto un comportamento improntato alla cooperazione leale e alla buona fede, nella prospettiva di un confronto reale sulle questioni controverse. È in questo snodo che si coglie il cambio di paradigma: la mediazione non è più un passaggio formale da superare per approdare al giudizio, ma un contesto in cui si chiede agli operatori di abbandonare, almeno in parte, l’approccio antagonistico che caratterizza il processo.
In questo quadro si inserisce anche la crescente diffusione della mediazione telematica, che si afferma come modalità ordinaria di gestione delle procedure, superando progressivamente lo svolgimento in presenza. Il ricorso agli strumenti digitali risponde a esigenze di efficienza e accessibilità, contribuendo a ridurre tempi e costi, senza sacrificare la qualità del confronto tra le parti.
I dati mostrano inoltre come, quando le parti accettano di proseguire la mediazione oltre il primo incontro, la probabilità di raggiungere un accordo resti elevata. Questo elemento conferma che la vera criticità non risiede tanto nell’efficacia dello strumento, quanto nella sua accettazione culturale. La mediazione si muove infatti all’interno di un modello coesistenziale, che presuppone la disponibilità a riconoscere l’altro come interlocutore e non come antagonista da sconfiggere. Un’impostazione che entra in tensione con una tradizione giuridica e forense ancora fortemente orientata al ricorso immediato alla decisione giudiziale.
Sul piano sistemico, la mediazione è chiamata a confrontarsi anche con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il mancato miglioramento dell’indicatore sulla durata prevedibile dei processi rende evidente come la riduzione del contenzioso non possa essere affidata esclusivamente a interventi organizzativi o acceleratori processuali. In questo contesto, la mediazione rappresenta una leva potenzialmente decisiva per riequilibrare la domanda di giustizia, non solo in una logica emergenziale, ma come scelta strutturale di sostenibilità del sistema.
La riforma ha adottato un approccio prudente nell’estensione della condizione di procedibilità, lasciando aperti spazi per ulteriori interventi del legislatore. Proprio in questa prospettiva, la mediazione potrebbe essere valorizzata anche come strumento endoprocessuale per la composizione dell’arretrato più risalente, attraverso piani straordinari che incentivino il ricorso a soluzioni concordate.
Il percorso della mediazione riformata appare dunque avviato, seppur con la gradualità tipica dei cambiamenti culturali profondi. I risultati iniziali suggeriscono che il modello stia trovando un suo spazio nel sistema della giustizia civile, in coerenza con i principi di efficienza, sostenibilità e coesione sociale richiamati anche dal diritto europeo. La sfida, nei prossimi anni, sarà quella di trasformare questo avanzamento progressivo in una scelta consapevole e stabile, capace di incidere realmente sul modo di gestire i conflitti nella società contemporanea.