Lo scorso 7 luglio 2025 si è tenuta la 2a Officina della Conciliazione 2025, organizzata dall’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione in collaborazione con la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, come di consueto tramite la piattaforma Teams. Il tema è stato “Titoli esecutivi stragiudiziali”.
Dopo la presentazione dell’incontro a cura del dott. Roberto Reali, Presidente dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione e con il coordinamento dei lavori a cura dei magistrati formatori distrettuali della Scuola superiore della Magistratura, proprio sui nuovi titoli esecutivi ha preso la parola il dottor Fabio Valenza, notaio in Parma e componente della Commissione Mediazione del CNN, spiegando quanto il tema sia «decisivo per la concretizzazione della domanda di giustizia, ed infatti il titolo esecutivo – ha spiegato – può definirsi la fattispecie da cui nasce un effetto giuridico che è la tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale, cioè la condizione necessaria affinché l’Ufficio Esecutivo dello Stato sia obbligato a fornire la tutela esecutiva del diritto sostanziale richiesta dalla parte». Sempre il notaio Valenza ha fatto emergere, dal punto di vista storico, come «la nascita del titolo esecutivo» sia da ricondurre «al compimento di un percorso che prevede il previo esperimento di un procedimento giurisdizionale di accertamento della situazione sostanziale, mentre dovevano considerarsi quali eccezioni le previsioni che riconoscevano all’autonomia negoziale, nel rispetto di ben precisi e rigorosi requisiti formali, la possibilità di formare un titolo esecutivo stragiudiziale». Sempre dal punto di vista storico il notaio ha poi chiarito come nell’ultimo decennio questo rapporto regola-eccezione sia stato significativamente modificato. Valenza ha inoltro esposto ai presenti come, «con riguardo al fenomeno della conciliazione stragiudiziale, si assiste all’emersione di titoli esecutivi stragiudiziali ottenibili attraverso l’accordo negoziale raggiunto nelle sedi conciliative indicate dal legislatore, con un risultato in termini di portata esecutiva, che è perfettamente equivalente alla tutela data da una sentenza».
L’avv. Ester di Napoli, docente di Diritto internazionale privato all’Università di Ferrara, ha invece relazionato sul tema delle Misure coercitive indirette e le astreintes, adottando un approccio di diritto internazionale privato. In particolare di Napoli si è concentrata «sugli strumenti di diritto dell’Unione europea che, in situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità, consentano di individuare le autorità competenti ad “occuparsi” della questione e di garantire la circolazione del corrispondente titolo all’interno dell’UE. In questa prospettiva – ha spiegato – l’’attenzione crescente del legislatore europeo nei confronti di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie transfrontaliere rispecchia un’esigenza diffusa, anche a livello sovranazionale, con funzione non solo deflattiva del contenzioso giudiziale, ma soprattutto, di tenuta dei relazioni e, nel caso in cui i meccanismi si applichino alle famiglie internazionali, di garanzia del superiore interesse dei figli minorenni». Sempre l’avv. di Napoli una fatto inoltre riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea «che – ha raccontato – già un decennio fa affrontava il tema delle astreintes qualificandone la natura a seconda del diritto soggettivo garantito e del contesto entro cui vengono in gioco».
A tenere una relazione sull’argomento dei nuovi titoli nel processo di esecuzione e del controllo omologatorio del Tribunale, invece, la dott.ssa Federica D’Ambrosio, Giudice del Tribunale di Roma. Per D’Ambrosio l’aspetto maggiormente evidenziato è stato «l’ampliamento dei titoli esecutivi, in particolare quelli giudiziari di cui all’art. 474 co. II n. 1 c.p.c. “altri atti”», argomento su cui si è concentrato il sui intervento, «che vedono la “collaborazione”, nella formazione del titolo medesimo, delle parti private e del giudice». Nel dettaglio, inoltre, la giudice ha sottolineato appunto «l’ampliamento della categoria dei titoli (dunque verbali di conciliazione, verbali a seguito di mediazione, verbali a seguito di negoziazione assistita), che va di pari passo con l’ampliamento delle tipologie di strumenti finalizzati ad evitare la controversia giudiziaria, con un chiaro intento deflattivo di quest’ultima». Infine un focus particolare è stato posto anche sulla «differenza tra verbale redatto all’esito di mediazione e verbale redatto all’esito della negoziazione assistita in punto di esecuzione degli stessi poiché quest’ultima tipologia di verbale non prevede l’omologazione del Tribunale, e, quindi, sorgono dubbi in ordine alla tipologia di esecuzione che può essere intrapresa».