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Non basta che l’avvocato si presenti al tavolo della mediazione dichiarando di aver ricevuto a voce l’incarico dal proprio assistito. Se manca la parte in persona, o un rappresentante dotato di procura scritta con pieni poteri sostanziali, la condizione di procedibilità non può dirsi soddisfatta e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le conseguenze ricadono sul creditore: domanda monitoria improcedibile, decreto revocato e condanna alle spese. È quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10483 del 26 giugno 2026, pronunciata in una controversia in materia locatizia e dunque rientrante nella sfera applicativa dell’art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010.
Davanti al mediatore si era presentato soltanto il difensore del creditore opposto, il quale aveva dichiarato di disporre unicamente di una procura orale, riservandosi di depositare in seguito quella scritta. Un impegno, però, mai onorato. Da qui la conclusione del giudice, secondo cui “la mediazione non può dirsi validamente svolta”.
Il compendio della Cassazione
Per arrivare alla decisione, il Tribunale ripercorre in un utile compendio gli orientamenti della Suprema Corte. Richiama anzitutto la sentenza n. 28695/2023 sulla necessità che le parti compaiano, personalmente o per rappresentante, nella procedura di mediazione, e la sentenza n. 18485/2024, che riprende testualmente l’antesignana Cass. 8473/2019, secondo cui la condizione è soddisfatta soltanto se la parte compare, o è validamente rappresentata, già al primo incontro. Ricorda poi l’arresto n. 14676/2025, nel quale i giudici di legittimità hanno puntualizzato che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, ribadendo che la procura deve attribuire poteri sostanziali pieni e consentire la reale disponibilità dei diritti. Chiude il quadro l’ordinanza n. 9608/2026, per la quale la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità.
Ne discende una regola precisa. Per le persone fisiche la partecipazione al primo incontro si realizza con la comparizione personale della parte oppure attraverso un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali risultanti da procura scritta, anche non autenticata. Per le persone giuridiche occorre invece la partecipazione di un delegato a conoscenza dei fatti e dotato dei necessari poteri sostanziali ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010, poteri effettivi che consentano la reale disponibilità dei diritti controversi.
Assistenza non è rappresentanza
Il passaggio di maggiore interesse della pronuncia è forse l’esegesi ricostruttiva con cui il Tribunale distingue, quanto all’avvocato che affianca la parte in mediazione, tra assistenza e rappresentanza sostanziale. Quest’ultima, ribadisce il giudice richiamando da ultimo Cass. 21405/2026, non può essere integrata da una delega riferita alla sola presenza o all’assistenza all’incontro, e men che meno dalla mera affermazione di una delega orale, per giunta non seguita dalla promessa produzione di una procura sostanziale scritta.
È un principio che chiama in causa anche chi il procedimento lo conduce. Una verifica attenta della regolarità delle procure di chi siede al tavolo non è un semplice adempimento formale: un esito come quello deciso a Roma rischia infatti di riflettersi sulla responsabilità dell’organismo di mediazione e, soprattutto, del mediatore che, nel condurre la procedura, non abbia adottato la necessaria diligenza nello svolgimento della propria prestazione. Una responsabilità, in termini di diligenza professionale, che incombe prioritariamente sull’avvocato che ha assunto l’incarico di assistere la parte nel procedimento di mediazione.
L’effetto sul decreto ingiuntivo
Quanto alle conseguenze, il Tribunale applica il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020: se la parte opposta, dopo l’emissione del decreto ingiuntivo e l’instaurazione del relativo giudizio di opposizione, “non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Ed è esattamente ciò che è accaduto.
L’assenza della parte e il difetto di una procura sostanziale idonea al primo incontro hanno così condotto, coerentemente, a una decisione squisitamente processuale, limitata al mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità, con la conseguente e ineccepibile declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese.