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Una vicenda condominiale finita davanti al Tribunale di Gorizia aveva visto il giudice accogliere la domanda dell’attore e dichiarare nulla la delibera impugnata, respingendo però la richiesta di applicare ai convenuti la sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 3, del D.Lgs. 28/2010. I convenuti, in assenza di un amministratore nominato, coincidevano con gli altri condomini, ai quali si contestava di non aver preso parte di persona al primo incontro di mediazione, come invece impone l’art. 8, comma 4, dello stesso decreto: a presentarsi era stato soltanto il loro avvocato, del quale si dubitava fosse munito dei poteri sostanziali necessari per rappresentarli in quella sede.
I condomini convenuti avevano spiegato di non essere riusciti a partecipare perché l’incontro era stato calendarizzato a ridosso del loro rientro dalle vacanze, rendendo complicato ottenere un permesso dal lavoro; per questo motivo il loro legale aveva domandato un rinvio del primo appuntamento, rifiutato dall’avvocato della controparte, un atteggiamento che a loro avviso si poneva in contrasto con il principio di buona fede. A loro dire, inoltre, il difensore disponeva comunque di pieni poteri rappresentativi e aveva segnalato quanto fosse generica l’istanza di mediazione presentata dalla controparte, le cui ragioni il legale istante si era comunque rifiutato di chiarire.
Contro la decisione di primo grado i condomini soccombenti avevano proposto appello, mentre l’appellato si era costituito in giudizio resistendo e presentando a sua volta appello incidentale, con cui chiedeva la riforma del punto relativo al mancato riconoscimento della sanzione ex art. 12-bis, comma 3. I giudici triestini hanno respinto tanto il gravame principale quanto quello incidentale, mantenendo fermo il diniego della condanna al pagamento della sanzione.
Nella motivazione, la Corte richiama il contenuto dell’art. 12-bis, comma 3, del D.Lgs. 28/2010, secondo cui, quando la mediazione rappresenta condizione di procedibilità dell’azione, il giudice può – su richiesta e non d’ufficio – condannare la parte rimasta soccombente che non si sia presentata al primo incontro a versare alla controparte una somma commisurata, entro il limite massimo delle spese processuali maturate dopo la chiusura del procedimento di mediazione. Dal tenore letterale della norma, osserva il Collegio, discende che questa conseguenza non scatta in automatico né in modo vincolato al solo dato della mancata comparizione, ma resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice, che dovrà considerare le circostanze specifiche della vicenda – tra cui i motivi dell’assenza – e la finalità della disposizione, pensata per spingere le parti a presenziare personalmente e così favorire un accordo.
Nel caso concreto, sottolinea la Corte, un esito conciliativo sarebbe stato comunque difficile da raggiungere, a prescindere dalla presenza fisica dei condomini convenuti, per via dell’atteggiamento chiuso assunto fin da subito dal legale della parte attrice. Tale chiusura si era manifestata in due momenti: da un lato nel non voler chiarire le ragioni – definite dai giudici del tutto lacunose – dell’istanza di mediazione, priva di qualunque riferimento alle censure mosse contro le delibere impugnate, così da impedire alla controparte di replicare o avanzare un’ipotesi di accordo; dall’altro nell’essersi opposto a un differimento dell’incontro, richiesto dallo stesso mediatore dopo che era stato segnalato l’impedimento del legale delle parti convocate, proprio con l’obiettivo di permettere ai singoli condomini di intervenire personalmente.
Un simile comportamento, per la Corte, si traduce nella violazione dell’obbligo sancito dal sesto comma dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, che impone di cooperare in buona fede e con lealtà affinché si realizzi un confronto effettivo sulle questioni oggetto della lite: è proprio in questa violazione che va individuata la causa del mancato esito positivo della mediazione, circostanza che esclude i presupposti per condannare gli appellanti principali al pagamento della sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 3.
Dal ragionamento seguito dalla Corte emerge, anzitutto, che la cooperazione leale e in buona fede finalizzata a un confronto effettivo sulle questioni controverse, disciplinata dall’art. 8, comma 6, non è una semplice indicazione di comportamento, ma configura un vero obbligo giuridico. In secondo luogo, tale obbligo non si esaurisce nella sola fase di negoziazione, ma investe l’intero svolgimento del procedimento di mediazione: ecco perché condotte come quelle riscontrate nel caso esaminato – il rifiuto di illustrare le ragioni della domanda, giudicate dalla Corte prive di ogni indicazione delle censure alle delibere contestate, e l’opposizione a un rinvio dell’incontro suggerito dal mediatore per consentire la partecipazione personale delle parti chiamate – vanno lette come segnali di una chiusura pregiudiziale, incompatibile con una reale disponibilità a cercare un’intesa.
La pronuncia ribadisce un principio di fondo: la mediazione non può essere trattata come un semplice adempimento burocratico da superare per poter accedere al giudizio. Nessuno è tenuto a raggiungere per forza un accordo, ma tutti sono tenuti a confrontarsi realmente sulle rispettive posizioni e sui punti controversi; un risultato, questo, che senza buona fede e leale collaborazione lungo l’intero iter procedimentale difficilmente potrà essere raggiunto. In definitiva, l’introduzione del comma 6 nell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 non ha il valore di una formula di stile né di un semplice auspicio del legislatore, ma costituisce un autentico obbligo di leale cooperazione tra le parti.