Avvocato ed ex cliente, il divieto vale anche in mediazione

Data 2 Ottobre 2026 Notizie

Il divieto per l’avvocato di assumere un incarico contro un ex cliente non conosce zone franche, nemmeno quella della mediazione. Lo ha rammentato il Consiglio Nazionale Forense con la decisione n. 100/2026, pubblicata sul sito del Codice deontologico, che ha confermato la sanzione disciplinare inflitta a un’avvocata la quale, dopo avere assistito congiuntamente due coniugi nella separazione consensuale, aveva successivamente accettato di agire per uno dei due contro l’altra ex cliente.

La vicenda nasce dall’esposto di una donna nei confronti della professionista che aveva seguito lei e il marito nella separazione consensuale. Chiuso quel rapporto professionale, l’avvocata aveva assunto l’incarico in favore dell’ex marito in due diverse attività rivolte contro la donna: una procedura esecutiva per il recupero delle spese legali liquidate nel giudizio di divorzio e una procedura di mediazione per la divisione di un immobile in comunione. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste aveva ritenuto integrata la violazione dell’art. 68, comma 4, del Codice deontologico forense, applicando la censura.

Davanti al CNF l’avvocata aveva sostenuto, tra l’altro, che il divieto non potesse estendersi alla mediazione, poiché la procedura di divisione dell’immobile non avrebbe avuto natura propriamente contenziosa e non sarebbe stata collegata al precedente incarico. La difesa aveva inoltre fatto leva sul tempo trascorso dalla separazione e sull’assenza tanto di un danno concreto quanto di un effettivo utilizzo di informazioni riservate. Argomentazioni che il Consiglio ha respinto in blocco.

Il CNF ha anzitutto ribadito che il divieto dell’art. 68, comma 4, ha carattere assoluto e non è subordinato alla prova di un danno effettivamente subito dall’ex cliente. Richiamando la propria giurisprudenza, il Consiglio ha ricordato che il divieto è unanimemente qualificato come “assoluto e senza limiti di tempo, posto a presidio di valori fondamentali quali l’imparzialità, la correttezza e il decoro della professione forense”. Si tratta, in altre parole, di un illecito di pericolo, la cui consumazione prescinde sia dalla produzione di un danno effettivo sia dall’effettivo utilizzo delle informazioni riservate acquisite nel precedente mandato.

La ratio della norma, spiega il Consiglio, è quella di apprestare una “tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi”. Un principio già affermato più volte con riferimento all’art. 68 (in precedenza art. 51 del codice previgente), che non richiede l’utilizzo di conoscenze ottenute grazie alla precedente assistenza congiunta né lo svolgimento di vera e propria attività di difesa o rappresentanza: per integrare l’assistenza è sufficiente che il professionista abbia svolto un’attività diretta a creare l’incontro delle volontà, anche su un solo punto degli accordi di separazione o divorzio, come già chiarito, tra le altre, dalla sentenza CNF n. 217/2023.

Nessuno spazio, infine, sul fronte della sanzione. L’art. 68, comma 6, prevede per la violazione del comma 4 la sospensione dall’esercizio della professione da due a sei mesi, mentre nel caso concreto il CDD aveva già optato per la più mite censura, tenendo conto delle circostanze attenuanti. Da qui il rigetto del ricorso su tutta la linea.